Tavolo sui calendari. FACE Italia chiarifica la propria posizione


giovedì 23 giugno 2011
    
In una lettera inviata all'assessore alla Caccia pugliese Dario Stéfano, coordinatore del tavolo tecnico delle Regioni sui calendari venatori, i presidenti delle associazioni venatorie aderenti a Face Italia (Anlc, Anuu Migratoristi, Enalcaccia e Fidc) chiariscono definitivamente la posizione assunta nelle diverse riunioni e sottolineano nuovamente di non aver mai sottoscritto il documento diramato dal Tavolo, che non ha per altro - sostengono - in nessun modo preso in considerazione le proposte scientifiche avanzate dalle associazioni venatorie. Di qui l'invito a ritirare il documento. Eccola:

Egregio Assessore,

cerchiamo, con la presente, di fare sintesi e chiarezza definitiva in merito alla posizione delle Associazioni venatorie aderenti al Coordinamento di FACE Italia (ANLC, ANUUMigratoristi, Enalcaccia e FIDC) rispetto alla questione calendari venatori affrontata al Tavolo delle Regioni da Lei coordinato.

Innanzitutto occorre sottolineare che l'ANUUMigratoristi, pur non partecipando direttamente al gruppo di lavoro ristretto che è stato attivato per la discussione sui calendari venatori, ha preso precisa posizione al riguardo inviandole una nota di condivisione del documento tecnico elaborato da FIDC, documento che è stato esplicitamente condiviso anche da Enalcaccia.

ANLC, invece, ha elaborato un proprio documento che - pur con alcune differenze di più marcate relativamente ai periodi di caccia per alcune specie (Turdidi, Galliformi e Beccaccia) - coincide sostanzialmente nel merito tecnico e giuridico con le posizioni delle altre Associazioni aderenti a FACE Italia.

Con tali documenti ANLC, ANUUMigratoristi, Enalcaccia e FIDC hanno portato al Tavolo delle Regioni un contributo serio, scientificamente e giuridicamente ineccepibile, valutando con alcuni distinguo i limiti attualmente posti dai dati scientifici di riferimento a livello comunitario per il nostro Paese (i famosi K.C. del documento Ornis), nel rispetto comunque delle disposizioni della Direttiva Uccelli e della sua Guida interpretativa, nonché delle disposizioni della L. n. 157/92 per quanto attiene a ruoli e competenze dello Stato, delle Regioni e dell'ISPRA nell'emanazione dei calendari venatori.

Si è inoltre ribadita la nostra totale contrarietà alle indicazioni ulteriormente ed inutilmente restrittive contenute nelle così dette "linee guida" fornite lo scorso anno dall'ISPRA (sulle quali a suo tempo fornimmo un preciso documento di analisi e controdeduzione) sottolineando innanzitutto che tali linee guida non risultano in alcun modo vincolanti per le Regioni che possono pubblicare i loro calendari venatori senza richiedere alcun parere preventivo a detto Istituto, fatta eccezione per i casi in cui si vogliano modificare i termini temporali stabiliti per il prelievo venatorio dal comma 1 dell'art. 18 della L. n. 157/92, anticipando l'apertura o posticipando la chiusura ad alcune specie nel rispetto dei K.C. di riferimento e di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2 della stessa Legge n. 157/92 così come modificato dall'art. 42 della Legge Comunitaria 2009.

Tale concetto è stato peraltro confermato con Ordinanza del TAR Lazio - Sezione Prima Ter, 12.11.2010, n° 04908 in cui si precisa che "l'art. 7, comma 1, Legge 157/92 qualifica l'ISPRA come "Organo scientifico e tecnico di consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province, la cui funzione istituzionale non può, pertanto essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione Regionale, la quale ha però l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere valutazioni che l'hanno portata a disattendere il parere".

In nessun documento comunitario e per nessuna specie è previsto o proposto il posticipo della caccia al 1 ottobre, così come la data del 31 gennaio come termine ultimo della stagione di caccia non è prevista da nessuna direttiva e nemmeno dal documento ORNIS Key Concepts: la stagione va articolata per specie e per decadi entro i termini della 1° decade di settembre e la 3° decade di febbraio (purtroppo per l'Italia attualmente limitata alla 1° decade dall'art. 42 della Comunitaria 2009) a seconda delle specie.

Inoltre l'ISPRA non tiene assolutamente conto della possibilità concessa dalla Guida Interpretativa di consentire, specie per specie, la sovrapposizione di una decade fra l'inizio o la fine del periodo riproduttivo e l'apertura/chiusura della caccia e fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della caccia (principio della sovrapposizione teorica).

E ciò nonostante che lo stesso Istituto avesse in precedenza  esplicitamente affermato (con nota prot. n. 29844T-A del 13 settembre 2010) che "Rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period  of Reproduction and prenutial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici ( §§ 2.7.2 e 2.7.9").

Il documento che è stato "diramato" da Tavolo delle Regioni, oltre a non tener in alcun conto le nostre posizioni e proposte documentali, propone invece queste ed altre impostazioni penalizzanti e inutilmente restrittive, con date di apertura e chiusura per specie e modalità di esercizio venatorio che, ancora una volta, ribadiamo non essere state da nessuno di noi condivise o avallate in alcun modo.

Anzi, come da noi espressamente richiesto, il Tavolo delle Regioni prima di ufficializzare qualsiasi documento avrebbe dovuto sottoporlo all'attenzione di tutte le componenti rappresentate al Tavolo ed ottenerne la validazione con sottoscrizione dello stesso, cosa che non è mai avvenuta.

Per noi, quindi, oggi valgono unicamente i contenuti delle nostre proposte documentali che sono state presentate al Tavolo, mentre nessun altro documento è da noi condiviso e riconosciuto.

La invitiamo nuovamente, quindi, a formalizzare pubblicamente il ritiro del documento circolato senza la nostra condivisione ed autorizzazione.

La nostra disponibilità a continuare un confronto serio e costruttivo è condizionata alla preventiva definizione di precise regole e modalità operative.

E' necessario precisare che qualsiasi ipotetico incontro futuro, a qualsiasi argomento destinato, deve essere adeguatamente registrato e verbalizzato ed infine qualsiasi documento voglia essere prodotto come sintesi dei lavori comuni deve essere prima validato e sottoscritto dai partecipanti e solo successivamente proposto come documento ufficiale del Tavolo.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, con l'occasione porgiamo distinti saluti.


            Paolo Sparvoli  - Presidente ANLC
            Marco Castellani - Presidente ANUUMigratoristi
            Lamberto Cardia - Presidente Enalcaccia
            Gianluca Dall'Olio - Presidente FIDC


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