Il Tar della Lombardia, con sentenza pubblicata il 5 aprile 2023 si è pronunciato definitivamente sul ricorso proposto dalla Lac (Lega per l’Abolizione della Caccia) contro la delibera che nel settembre del 2020 ha individuato nuovi valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna nella Provincia di Brescia in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato dell’anno prima, nonchè contro la delibera del 2021 che ha individuato i valichi montani regionali (8 nuovi valichi, con la riconferma di altri 13, mentre non sarebbero stati tenuti in considerazione ulteriori valichi noti, per un totale di 40).
A dicembre 2022 è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto illegittimo l’art. della legge regionale (43, comma 3) che limitava la possibilità di divieto della caccia ai soli valichi di maggior tutela della Zona faunistica delle Alpi, escludendo perciò due valichi che comunque sarebbero interessati dalle rotte migratorie (denominati “Sella di Mandro” e “Valico di Capovalle”), giustificando ciò con il superamento della percentuale massima del 20% del territorio da destinare a protezione della fauna selvatica nella Zona Alpi.
Per il Tar, la delibera della Regione è illegittima proprio su questo punto. Il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall’avifauna esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, avente ad oggetto il bilanciamento di interessi operato con la pianificazione faunistica”. "In altri termini - scrive il Tar - , la protezione del valico montano è fuori dalla logica della composizione di interessi a cui è preposta la pianificazione faunistica, e il suo territorio impone un divieto di caccia assoluto in ragione del fattore naturale costituito dalla circostanza obiettiva dell’esistenza di rotte migratorie dell’avifauna".
Pertanto, nella redazione del piano faunistico venatorio la Regione non potrà computarvi i valichi montani interessati dalle rotte migratorie, in quanto ambiti territoriali la cui tutela è assoluta e obbligatoria. Il Tar ha disposto l’annullamento degli atti impugnati nelle parti oggetto di censura, ovvero laddove è stata limitata l’individuazione dei valichi montani oggetto di tutela; per le restanti parti, gli atti sono perfettamente legittimi e quindi i valichi già individuati e tutelati conservano il loro status di protezione.
Ora entro 120 giorni la Regione deve procedere all’individuazione di tutti i valichi montani interessati dalle rotte migratorie presenti nel territorio della Regione Lombardia e sottoporli a tutela assoluta. Regione e Provincia di Sondrio (che si è costituita in giudizio) sono state condannate a pagare alla Lac rispettivamente 2 mila e mille euro.
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