La Regione Lazio ha ufficialmente approvato il Calendario Venatorio 2024 - 2025. L'approvazione, tramite decreto del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla Caccia e alla Pesca, Giancarlo Righini, è arrivata lunedì 17 giugno. Riportiamo di seguito i contenuti esplicitati da una nota regionale:
La stagione avrà inizio il 15 settembre 2024 e terminerà il 30 gennaio 2025. Per l’intero periodo la caccia è consentita tre giorni a settimana, che il titolare della licenza può scegliere tra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Durante la stagione, l’esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
- Dal 15 settembre 2024 al 31 ottobre 2024: quaglia
- Dal 15 settembre 2024 al 9 dicembre 2024: lepre europea
- Dal 15 settembre 2024 al 30 dicembre 2024: coniglio selvatico, fagiano, merlo
- Dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025: alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, porciglione, volpe
- Dal 2 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024: allodola
- Dal 2 ottobre al 30 gennaio 2025: beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello
- Dal 2 ottobre 2024 al 30 novembre 2024: starna (nelle aree in cui è stata accertata la stabilizzazione delle popolazioni introdotte e nelle zone oggetto di gestione attiva, secondo i progetti degli Atc)
- Dal 2 novembre 2024 al 30 gennaio 2025: cinghiale
La caccia al cinghiale è consentita: nelle “Zone vocate” assegnate a squadre di caccia al cinghiale in bracca e in girata; nelle “Zone bianche” (zone non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale), dove la caccia al cinghiale è consentita ai cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata.
Il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2024-2025 sono pari a 39, l’effettiva fruizione delle giornate di caccia della specie cinghiale nelle “Zone vocate” e nelle “Zone bianche” è modulata nel seguente modo: 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 novembre; 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 28, 29 dicembre; 4, 5, 6, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 30 gennaio.
Successivamente, con un separato provvedimento verrà adottato il disciplinare per la gestione della specie cinghiale, dove sono disciplinate le zone vocate e le modalità di esercizio della caccia al cinghiale per la stagione venatoria 2024-2025.
Il prelievo della specie fagiano è consentito dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 nelle aziende faunistico venatorie, che riportano le specie nell’indirizzo faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo della Direzione regionale. E nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Direzione regionale.
Il prelievo di capriolo, cervo, daino e muflone può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione ed è consentito, nelle aziende faunistico venatorie che riportano queste specie nell’indirizzo faunistico secondo i calendari indicati dall’ISPRA. Mentre nel territorio degli ATC e nelle Aziende Faunistico Venatorie, che non hanno queste specie in indirizzo faunistico, posso ricevere autorizzazioni.
Con un successivo provvedimento, infine, verrà regolamentato l’esercizio venatorio per il versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e per l’Isola di Ponza. Dove verranno anche approvate specifiche misure a tutela dell’orso bruno marsicano da applicarsi nell’area critica: Monti del Cicolano, Monti Ernici, area contigua al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e nelle Zone Speciali di Conservazione con la presenza dell’orso bruno.
Carnieri
Per l’intera stagione venatoria 2024/2025, a ciascun cacciatore è consentito di abbattere complessivamente: non più di cinque capi per ogni specie di: lepre europea e starna; non più di dieci capi della specie moriglione; non più di venti capi per ogni specie di: beccaccia, fagiano; non più di venticinque capi per ogni specie di: alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, frullino, marzaiola, mestolone, quaglia; non più di cinquanta capi per ogni specie di: allodola, fischione, folaga e non più di cento capi della specie tordo sassello.
Per esercitare la caccia, il cacciatore dovrà essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale. Mentre, per il prelievo di selezione è previsto uno specifico tesserino.
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