L’Autorità di pubblica sicurezza effettua valutazioni che non hanno lo scopo di reprimere comportamenti del passato di una persona, ma di prevenire pericoli per il futuro.
In base a questo criterio è più facile capire se e quando l’amministrazione sbaglia nel valutare l’affidabilità del soggetto interessato alla licenza del porto di fucile ad uso caccia che, magari, in precedenza si è trovato a dover gestire accuse per reati pure di una certa gravità.
Diniego della licenza e convinzioni della Questura
Per essere pratici, vediamo il caso reale e prendiamo spunto da questo per estrarre i principi utili per affrontare i casi analoghi.
Tutto parte da un provvedimento con il quale il Questore respinge l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia presentata dal nostro interessato.
I motivi di questo provvedimento sono tanto semplici quanto lapidari: la persona in questione ha avuto un patteggiamento per reati di peculato d’uso e concussione.
Per questi motivi pare che non offra la perfetta e completa affidabilità circa il buon uso delle armi.
Diniego della licenza e motivi di ricorso
Messa alle strette, la persona interessata non ci sta ed è ragionevole immaginare il perché si determina ad andare avanti con un ricorso.
Premette di essere titolare di porto d’armi dal 30 anni e più e di non aver mai abusato del titolo.
Inoltre, richiama il fatto che è intervenuta l’estinzione della pena detentiva per positivo e concluso affidamento in prova.
Diniego della licenza e decisione del Tribunale
La situazione qui presa come spunto per il commento è stata affrontata e risolta (favorevolmente per l’interessato ricorrente) dal Tar Liguria, con la sentenza n. 19/2018 pubblicata in data 15.01.2018 e non appellata.
Si, è vero, dice il Tar: il nostro Ordinamento è ispirato a regole limitative della diffusione delle armi e questo serve a capire il perché dei provvedimenti amministrativi concessori.
Tuttavia, quando non esistono circostanze ostative (come quelle volute dall’art. 43 t.u.l.p.s.), l’eventuale diniego deve venir sempre fuori da una chiara motivazione, che spieghi per bene le ragioni per le quali la persona non viene ritenuta più affidabile.
Questo per dire che se la sentenza penale non rientra nei motivi ostativi voluti dalla Legge, bisogna chiarire il perché del diniego.
Cosa che, ad esempio, nel caso del Tar Liguria non si è verificata: in quella circostanza la questura ha sbagliato, non tenendo conto dei comportamenti successivi della persona, del favorevole compimento dell’affidamento in prova, dell’assenza di rimproveri di qualunque tipo sull’utilizzo dell’arma durante il lungo periodo di titolarità della licenza.