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17/02/2011 17.10 

Nel corso della mia attività a difesa della caccia e del cacciatore, sovente si ricevono dei quesiti a cui è molto difficile rispondere con precisione. Ciò è dovuto principalmente alle numerose lacune presenti nei testi normativi in nostro possesso che, purtroppo, non chiariscono compiutamente alcune problematiche in materia di caccia o armi.

Una di queste, senza dubbio, riguarda la modifica delle canne dei nostri fucili. La domanda che mi viene spesso posta è : “si possono tagliare le canne del proprio fucile senza mandarle al Banco Nazionale di Prova?”.

Questa è una domanda molto insidiosa anche per chi, come me, è costantemente aggiornato sulla normativa in materia. Alla domanda suddetta, infatti, non si può rispondere con precisione perché è la legge stessa che non ci fornisce una risposta adeguata.

Detto ciò, da amante e studioso del diritto, voglio addentrami insieme a voi ad esaminare questo interessante argomento.

Preliminarmente mi corre l’obbligo di sottolineare, al fine di non generare equivoci o fraintendimenti, che il presente parere è frutto esclusivamente di una personale interpretazione sulla normativa in esame, non è avvallato da alcuna norma di legge e pertanto non rappresenta una verità assoluta.

Premesso ciò passiamo all’analisi della normativa in esame riguardante la modifica del nostro fucile da caccia.

L’art. 3 della Legge 110/1975 statuisce che "chiunque,alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 309 a € 2.065".

Applicando asetticamente la norma in esame si potrebbe sostenere che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità per chiunque di modificare un’arma e conseguentemente anche per il cacciatore se non previa spedizione al Banco di Prova.
Tuttavia le norme di legge vanno interpretate ed anche, ove possibile, storicizzate tenendo presente il contesto socio-politico in cui sono nate.

Va rilevato, infatti, che prima della suddetta legge era del tutto lecito il taglio delle canne dei fucili da caccia e peraltro era molto in uso specialmente nel meridione d’Italia.

Era prassi consolidata effettuare drastici accorciamenti dei fucili da parte dei pastori che per difendere il proprio gregge dai predatori avevano bisogno di armi poco ingombranti da poter trasportare agevolmente e comodamente durante i propri spostamenti.

Sennonché tale prassi è stata perpetrata anche dai criminali che, naturalmente, con un arma più maneggevole potevano nascondere od occultare la stessa sotto abiti o piccoli involucri.

La “lupara” è un esempio tipico di queste armi modificate ed è diventata purtroppo famosa per essere l’arma tipica della mafia nel corso dei primi decenni del secolo scorso.
Nel corso degli anni la pratica di modificare brutalmente l’arma lunga è stata applicata in tutta la penisola e sovente vi sono stati furti e rapine commessi con tali fucili detti “a canne mozze”.

Il legislatore, pertanto, al fine di impedire che i fucili da caccia diventassero  “lupare” , decise di intervenire emanando la legge che ci occupa.
Le modifiche operate sui fucili per farle diventare  “lupare” o fucili “a canne mozze”, però,  non consisteva in un piccolo taglio della canna, ma in un drastico accorciamento non solo dei tubi ma anche del calcio.

E’ evidente infatti che per poter occultare un fucile è necessario ridurlo decisamente e per far ciò bisogna apportare modifiche consistenti.

Nel nostro caso, invece, parliamo di piccoli tagli della canna che possono variare dai tre ai dici centimetri al massimo.

La maggior parte dei cacciatori e degli esperti del settore prevedono che anche il taglio minimo comporta il necessario invio della canna al Banco Nazionale di Prova per testarla nuovamente.

Secondo l’interpretazione maggioritaria, infatti, la predetta norma  prevede che tagliare la canna implica un’alterazione della dimensione e pertanto l’asportazione seppur minima della canna, senza invio al Banco di Prova, configura il reato di cui all’art. 3 Legge 110/1975.

Tale motivazione, sebbene corretta e apparentemente logica, non mi convince completamente. Va rilevato, infatti, che la norma in esame dispone che l’alterazione dell’arma  deve essere finalizzata ad aumentare la potenzialità di offesa ovvero a rendere più agevole il porto, l’uso o l’occultamento.

A questo punto è legittimo chiedersi se il taglio di pochi centimetri della canna di un fucile renda lo stesso più potente e ne consenta un trasporto più agevole. E’ ormai opinione consolidata da parte degli esperti balistici e di armi in generale che tagliare di qualche centimetro la canna di un fucile da caccia elimina la strozzatura presente sulla stessa e conseguentemente rende il fucile meno potente.

La canna strozzata, infatti, consente al fucile di raggiungere distanze sicuramente più lunghe rispetto ad una canna cilindrica. Ne consegue che il fucile con la canna tagliata non acquista più potenza anzi ne perde notevolmente.

Per quel che concerne il porto, l’uso, o l’occultamento più agevole dell’arma, non v’è chi non veda come il taglio di pochi centimetri non possa in alcun modo concretizzare la predetta condotta illecita. Un fucile da caccia pur modificato di pochi centimetri rimane sempre un fucile da caccia che sicuramente non può essere occultato.

A riprova di ciò come tutti sappiamo ogni azienda armiera mette a disposizione dei propri clienti varie dimensioni di canna e le più comuni sono la cm. 76, la cm. 71, la cm. 66, la cm. 61.

Supponiamo che un cacciatore possessore di una canna cm. 71 decida di tagliarla per portarla a cm. 61. Ma perché a quel cacciatore bisogna contestargli la fattispecie criminosa di cui all’art. 3 della legge 110/1995 se la stessa ditta armiera fornisce una canna di tale dimensione?

Molti potrebbero replicarmi che sulle canne è presente il peso delle stesse ed una modifica, anche minima, comporterebbe necessariamente una variazione del peso stesso.

Tale affermazione è sicuramente legittima, ma è necessario chiarire che il marchiare il peso sulla canna non deriva da alcun obbligo giuridico imposto alle aziende armiere, ma è una tradizione da sempre in uso tra le fabbriche costruttrici ed inoltre non vi è alcun registro in cui è catalogato il peso delle canne dei fucili da caccia.

Il legislatore stesso, infatti, nella Legge 110/1975 ha previsto una sostanziale difformità  di normativa tra le armi da caccia a canne lisce e tutte le altre armi.

L’art. 7 della suddetta legge chiarisce che tutte le armi da fuoco “… con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia…” sono soggette all’iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Tale iscrizione comporta l’assegnazione di un numero di catalogo e l’annotazione di tutte le caratteristiche dell’arma tra cui anche la lunghezza della canna.
Da ciò si evince che per le armi da caccia (ad anima liscia, ndr) il legislatore, non prevedendo la catalogazione, abbia dato più libertà alle ditte di armi da caccia di poter fabbricare e commerciare più liberamente i propri prodotti.

Giova peraltro evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione non è mai intervenuta nella fattispecie in esame e conseguentemente non vi sono sentenze che possano avvalorare le varie tesi a confronto.

Atteso ciò pare si possa affermare che la volontà del legislatore del 1975 era quella di vietare la modifica delle armi per uso criminale per far fronte alla dilagante consuetudine di rendere i fucili degli strumenti di morte e non sicuramente quello di contrastare l’uso legittimo dell’arma da parte del cacciatore.

In conclusione, ribadendo che il presente parere è frutto di una interpretazione personale sulla normativa esaminata, invito tutti gli amici cacciatori ad evitare di tagliare le canne ai propri fucili perché una bella doppietta dotata di canne lunghe non va snaturata o modificata perché perderebbe la propria autenticità e bellezza.

 

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30 commenti finora...

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Salve sono l'avvocaticchio ponetemi pure le vostre piu' cretine domande

da Avuocaticchiolo para ano  17/03/2021 5.47

Fucile nel bar in qustodia

Il fucile si può portare in custodia alla, interno del bar, non si deve lasciarlo in auto

da Tino  18/01/2019 12.22

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

le canne si possono tagliare!! si chiama legge leggila e capiscila oppure se chiami a gardone come ho fatto io ti dicono che non meno di 300mm deve avere la canna di un fucile e te la ripunzonano!! ciao a tutti e ricordtevi basta una telefonata!!!

da Andrea  27/09/2018 14.54

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Per analogia, stando a quanto recita l'art. 3 della Legge 110/75, anche l'applicazione di una ottica sulle carabine "dovrebbe" configuararne l'alterazione ai fini dell'aumento della potenziaòità!! specialmenete per quelle ottiche che oggi danno la possibilità di "vedere " nel buio, avere una tracciatura termica, calcolare la correzione di tiro in base all'angolo di sito, ecc,ecc.
COME LA METTIAMO ???
Secondo il mio modestissimo parere, tutto dovrebbe essere ricomdotto alla regola del buon-senso, cosa aimè che manca a molti politici, legislatori, controllori e giornalisti compresi...
Apreoposito della legge 110/75: se a qualche sfigato venisse rubato il fucile da caccia, e successivamwente il ladro-rapinatore ne modoficasse le caratteristiche tecnico balistiche ed in un ulteriore e successivo pereiodo fosse rinvennto dalle Forze dell'Ordine in un covo qualsiasi della malavita volete scommetterci che a passare i cosidetti quattro guai potrebbe essere il vecchio proprietario dell'arma? scommettiamo? ecco perche parlo di buon - senso!!

da Rinaldo (Jagd51)  19/07/2016 7.35

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Egregio Avvocato ,
ho lavorato per trenta anni nell'ambito della giustizia ed ho letto ed esaminato centinaia di scritti di Suoi colleghi , anche illustri , ma le giuro che una disamina come la sua , così attenta . acuta , profonda ecc-ecc. merita sicuramente un giudizio di eccellenza . Complimenti e infinite grazie

da Gaetano Lauretano Porano Tr  18/05/2016 15.48

Re: calciatura bullpup per M14

Buon giorno Avvocato,mi chiedevo se fosse oggi legale in italia acquistare una calciatura bullpup per m14 sena trasgredire la legge. Grazie .Buone cose

da pini stefano  23/01/2015 16.23

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Scusa Jamesin ma...l'Avvocato ha uno studio, se dovesse rispondere a tutti tramite FB potrebbe chiudere i battenti. Correggetemi se sbaglio !!!!

da Osservatore  21/10/2014 7.49

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Avvocà. ma ci hai abbandonato, non rispondi più alle nostre domande ! Spero non siamo andati nel difficile. Siamo in attesa di un tuo ottimo consiglio come sempre, non ci abbandonare ! Un cordiale saluto

da jamesin  13/10/2014 11.16

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Avvocà. ma ci hai abbandonato, non rispondi più alle nostre domande ? Siamo in attesa di un tuo ottimo consiglio come sempre, non ci abbandonare ! Un cordiale saluto

da jamesin  13/10/2014 11.13

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Caro avvocato leggo sempre i suoi post e la ringrazio del suo impegno, per quello che ho letto sopra vorrei chiederle : ma allora se uno si ritrova un fucile datato anno 1973 ( prima che uscisse la legge 110/ 1975 ) con canne tagliate di 10 cm e misura totale dopo il taglio di 60 cm è in regola con la legge ? Un cordiale saluto in attesa di una gentile risposta.

da jamesin  10/10/2014 17.10

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

volevo chiedere il peso delle canne merkel cal.20 di lunghezza cm.68 inoltre se possibile sparare cartucce demi magnum e precisamente mytos baschieri&pellagri cal.20 gr.32 con pressioni di bar830 in predette canne grazie

da GIO  12/12/2013 18.29

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

sono alto 190 cm e se vendo il mio fucile, ad esempio, all'On. Brunetta dovrà tagliare circa 20 cm. di calcio. Così sono state variate le caratteristiche di occultamento?
ciao a tutti

da Antonio  05/09/2013 12.27

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

ARMIAMOCI ARRIVA LA FINE DEL MOINDO

da SARTO  11/11/2012 22.25

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Anche a me interessava la questione dell'utilizzo della riduzione provvisoria di calibro... è legale?







da Pio  26/09/2012 9.08

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

E' proprio l'ultima precisazione di Luca che mi ha riaperto il dubbio! Domanda, per la difesa abitativa quale è la norma, visto che non intendo andare a caccia con una doppietta ma usarla per "dissuadere" eventuali aggressori e per dormire un po più tranquillo?
Ciao e grazie

da Giuseppe Catalano  06/11/2011 20.51

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Io ho fatto scorciare una canna magnum lunga cm.76 e l'ho portata a cm.64 filettata con i quick quock breda e l'ho pure fatta bancare a Brescia. Ho quindi un foglio di bancatura della modifica della canna-
Mi hanno detto che in questo modo è legale- SALUTI

da poiana68  24/03/2011 18.16

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

La definizione di “arma lunga” e “arma corta” si rinviene nella direttiva Cee 91/477 che nell’allegato I, punto IV, lettera A, definisce arma corta “qualsiasi arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm”.
La 157/92 non mette paletti sulla lunghezza della canna per la caccia, esistono slug più corte di 48 cm (Benelli 47). Però è vietato cacciare con "armi corte", quindi bisogna rifarsi alle misure della direttiva.

da Giorgio  20/03/2011 14.22

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

durante il corso x la specializzazione della caccia al cinghiale mi fu detto da un esperto d'armi di Gardone Val Trompia che la misura minima delle canne tagliate o comunque di fabbrica non deve essere inferiore a 48 cm. vero o falso??

da cele  17/03/2011 17.15

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Per Magnowolf: In Codice della strada sono ignorante, ma mi pare che sia vietato "circolare" con veicoli modificati a prescindere da chi l'abbia modificato o da chi lo guida;
L’art. 3 della Legge 110/1975 invece indica chiaramente che è punibile colui che "altera" l'arma, non chi la usa. E' l'accusa che deve dimostrare che l'ho alterata io....come non saprei;
Sulle canne lisce non catalogate è punzonato il peso....non la lunghezza.
Io rimango col mio dubbio.......

da Giorgio  15/03/2011 18.03

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Per Giorgio: Se io porto la mia auto Clio 1200 dal mio meccanico, gli faccio montare un motore 2000,poi ci vado in giro,la colpa è del meccanico se mi fermano e mi sequestrano l'auto? Le canne non si pesano,si misurano in centimetri.

da magnowolf  13/03/2011 2.44

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

L’art. 3 della Legge 110/1975 statuisce che "chiunque,alterando in qualsiasi modo............
Faccio il provocatore........

1° domanda: l' "alterazione" la fà l'armiere qundi è lui che commette il reato e non io che uso l'arma.....corregetemi se sbaglio;In Italia è l'accusa che deve fornire le prove certe dell' eventuale reato commesso. Mi spiega qualcuno come fanno a "provare" che la canna l'ho tagliata io?

2° domanda: ogni volta che acquisto un usato dovrei pesare la canna per vedere se è stata tagliata? e i controllori girano in campagna e boschi con la bilancia?

da Giorgio  04/03/2011 17.52

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Nel ringraziare l'Avv.to Cecinati che ci dà sempre dei pareri e consigli di alto valore giuridico e pratico, aggiungerei solo che la normativa prevede che per essere considerata arma da caccia un fucile non può essere dotato di una canna al di sotto dei 45 cm.

da GEO 60  20/02/2011 19.17

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

La legge 110/75 dice: Chiunque alterando in qualsiasi modo le caratteristiche MECCANICHE o le DMENSIONI di un'arma ne AUMENTI LA POTENZIALITA DI OFFESA, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o loccultamento è punito con la reclusione da uno atre anni e con la multa ecc. ecc. Non mi sembra che nel caso citato da Adriano ci sia modifica meccanica o di dimensione, in quanto alla potenzialità non credo sia aumentata ma diminuita '' a mio parere naturalmente''. Cordiali Saluti.

da magnowolf  20/02/2011 3.37

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Anni fa un vecchio cacciatore mi disse che non voleva piu' portare al capanno due fucili di calibro diverso , si era fatto fare una riduzione per diminuire il calibro di una canna mentre l'atra rimaneva normale , la riduzione non era fissa ma si infilava e sfilava quando la voleva usare.
Mi chiedo : questo discorso vale come il taglio delle canne , anche in questo caso non viene potenziata l'arma ma anzi ne viene ridotto provisoriamente il calibro . Se qualcuno mi sa dare una risposta. Grazie

da Adriano  19/02/2011 11.57

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

meeeenchiaaaa un bel fucile a canne mozze... dai che lo facciamo fuori il boss!!

da cecchino  19/02/2011 0.42

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Io lo fatta tagliare solo per comodita.Cioè siccome da qualche anno pratico solo la caccia al cinghiale,camminando tra boschi e burroni penso che qualsiasi cacciatore si trovi meglio sia nel camminare che nell,imbracciare, inoltre i posti in cui vado a caccia sono molto ristretti quindi lascio a voi giudicare.

da vittorioCZ1 acconia  18/02/2011 20.59

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

L'ho fatto fare anch'io tanti anni fa, quando non esistevano gli strozzatori interni, l'altro giorno ho chiesto all'armaiolo che mi fece il lavoro se era necessario ripunzonare la canna, la risposta è stata no perchè non è stata aumentata la potenza dell'arma ma, anzi, è stata diminuita, cosa che, se ho capito bene, dice anche l'avv. Cecinati.

da Antonio Galluzzi Maremma  18/02/2011 15.43

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

se ben ricordo il termine ''lupara'' nel linguacci dei vecchi cacciatori indica un tipo di munizionamento adatto alla caccia ai lupi (palettoni) e non un fucile a canne mozze.
da piccolo sentivo la buonanima di mio nonno chiamare i pallini per nome non per numeri, i termini piu usava erano:
pallini ''caprioli'' che erano i pallettoni che oggi indichiamo con 000 (3 zero) oppua 0000 (4 zero)
pallini ''leporini'' corrispondenti ai pallini tra il 3 e lo zero
p.s. naturalmente a quei tempi i pallini per le ricariche si acquistavano in poche misure data la scersa disponibilità economiche.

da nicola  18/02/2011 13.55

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

Credo che eliminando la strozzatura di una canna, rendendola cilindrica, non ne aumenti la potenza ma faccia solo una rosata più ampia. Le varie strozzature delle canne agiscono solo sulle rosate che arrivano sul bersaglio più aperte o più chiuse senza influire sulla gittata dell'arma, quindi segando una canna e applicando strozzatori esterni non ci sarebbe aumento di potenza. Almeno per logica dovrebbe essere così, è un mio parere naturalmente. Tutto ciò non toglie che la canna sia modificata e pertanto deve essere mandata al Banco Nazionale di prova. Cordiali saluti.

da magnowolf  18/02/2011 3.25

Re: TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E’ LEGALE?

io l'ho fatto,su un FRANCHI 48 AL che uso tuttora,da 67 ** a 60 cil. con strozzatori esterni,è stata mandata a Brescia,modificata,e ripunzonata al banco di prova........

da max1964  17/02/2011 19.10
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