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ott24 24/10/2016
Una semplice riflessione critica di impronta giuridica sulla recente previsione di annotare immediatamente sul tesserino venatorio regionale i capi abbattuti.
Con l’art. 31, comma 1, della Legge 7 luglio 2016, n. 122, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016”, si è aggiunto il comma 12-bis, all’art. 12 della Legge quadro sull’attività venatoria (Legge n. 157/1992), ove stabilisce che: “la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l’abbattimento”.
Una considerazione pratica: posto che l’art. 12, comma 12, nulla prescriveva sul punto fino allo scorso mese di luglio, semplicemente la questione dell’annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio non esisteva, essendo stata risolta demandandola alla legislazione regionale.
E allora, quale è stato lo strumento di proposta normativa, tanto influente da far intervenire tempestivamente il Parlamento italiano, dopo quasi un quarto di secolo (precisamente, 24 anni) di vigenza della Legge n. 157 del 1992, a legiferare sulla necessità dell’immediata annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio?
La risposta, non scevra da dubbi, è questa: la pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI.
Ma, innanzitutto, è necessario capire in cosa consiste un Eu-Pilot.
Con l’obiettivo di sintetizzare cosa sia in parole povere un EU-Pilot, prenderemo a prestito le recenti parole del Giudice amministrativo marchigiano, che ritenendo di aderire all’orientamento già affermato, in casi identici, da altri Tribunali Amministrativi Regionali (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 4 marzo 2016, n. 390; TAR Liguria, Sez. II, 5 febbraio 2016, n. 105), ha deciso che “la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI – in quanto “forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una ‘possibile’ violazione del diritto dell’UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea” (TAR Liguria, n. 105/2016 cit.) - non integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria” (cfr. TAR Marche, Sez. I, 8 ottobre 2016, n. 558).
Dunque, come visto, si tratta di un sistema di accertamento pre-contezioso.
In riferimento al caso in esame, la Commissione Europea nel caso EU-Pilot 6955/14/ENVI (come da copiosa sitografia facilmente reperibile sul web) ha chiesto allo stato italiano, in relazione alle specie in cattivo stato di conservazione, di chiarire come debbano essere annotati sul tesserino venatorio i capi abbattuti di avifauna migratrice dal cacciatore, se subito dopo l’abbattimento o alla fine della giornata di caccia.
In risposta a questa richiesta di chiarimenti, il Servizio studi del Senato della 17ª Legislatura, ha formulato il seguente parere, ovvero che “un’ulteriore criticità rilevata dalla Commissione europea riguarda la diversa regolamentazione applicata dalle regioni per l’annotazione dei capi abbattuti nel tesserino venatorio, a seconda che si tratti di specie stanziali (annotazione prevista subito dopo l’abbattimento) o di specie migratorie (annotazione prevista alla fine della giornata di caccia). La Commissione europea ritiene che tale differenziazione (come avrebbe rilevato anche l’ISPRA) renda più difficili le operazioni di controllo e riduca l’affidabilità dei dati raccolti.
Pertanto ha richiesto di modificare il testo della legge n. 157/92, prevedendo per tutte le specie l’annotazione dopo l’abbattimento, e di raccogliere in maniera tempestiva e completa tutti i dati sui carnieri realizzati.
Su tale aspetto il Governo ha convenuto con la richiesta della Commissione europea, da un lato inserendo c on il presente articolo la modifica proposta, e dall’altro sollecitando le regioni a trasmettere i dati.” (cfr. senato.it - Legislatura 17ª - Servizio studi - Dossier n. 288 1).
Da una semplice lettura comparata si vede come da quanto riportato dal testo elaborato dal Centro Studi del Senato in merito all’EU-Pilot, quest’ultimo esuli dal ruolo di un EU-Pilot.
Come sostenuto anche dalla Magistratura Amministrativa di merito, l’EU-Pilot può richiedere informazioni sull’applicazione del diritto comunitario, ma non può imporre delle modifiche legislative: ciò può avvenire nell’eventuale, e successivo, procedimento di messa in mora dello Stato membro inadempiente.
Quali poi siano le motivazioni giuridiche che depongano a favore dell’asserzione che l’annotazione a fine giornata dei capi abbattuti sia meno affidabile dell’annotazione immediata, questo non ci è assolutamente noto, salvo una presunzione in mala fides.
E qui viene a galla un’altra criticità della scelta che prevede l’obbligo dell’annotazione della fauna selvatica stanziale e migratoria sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento.
Con molta pragmaticità – anche giuridica – le Regioni avevano fino ad ora allineato l’annotazione sul tesserino venatorio del capo abbattuto, con l’istituto dell’occupazione di cui all’art. 923 del Codice Civile, dove postula che tra le “cose suscettibili di occupazione” rientrano tra le altre cose, “… gli animali che formano oggetto di caccia”.
E allora, a ben vedere, parte delle Regioni hanno sempre inteso il momento dell’effettiva venuta in possesso e disponibilità – cioè l’incarnieramento, che coincide, nel caso della fauna, con l’effettiva occupazione – quale momento idoneo e legittimo in cui procedere all’annotazione del capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale.
E tale interpretazione è da condividersi.
Residua anche un’altra perplessità, intrinseca al termine “abbattimento”.
Il legislatore, nel declinare le condotte penalmente sanzionabili di cui all’art. 30, in base al principio di precisione e tassatività della previsione di carattere penale, non a caso ha utilizzato la locuzione “per chi abbatte” a scanso del solo termine “abbattimento”.
Il perché di questa scelta è presto spiegato: il termine “abbattimento” coincide con un momento preciso (cioè con la morte dell’animale, attimo peraltro difficilmente individuabile); mentre la locuzione “per chi abbatte” si riferisce ad un’azione che culmina con l’accertamento che l’animale è privo di vita.
Senza troppa fantasia, è pressoché certo che l’indeterminatezza temporale derivante dall’utilizzo del termine abbattimento si ripercuote sulla puntualità, e dunque della liceità, dell’impianto sanzionatorio amministrativo, nel passo in cui prevede l’irrogazione di una sanzione per “chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale” (art. 31, comma 1, lett. i, L. 157/1992).
Per i motivi fin qui illustrati, ci troviamo dinanzi ad una novella normativa, quella inerente all’obbligo di annotare i capi abbattuti subito dopo l’abbattimento sul tesserino venatorio regionale, di difficile puntualizzazione e ancor più di applicazione.
Considerato altresì l’operato ventennale del diritto regionale, anziché la proposizione “subito dopo l’abbattimento” sarebbe stato più consono, ed equilibrato soprattutto da un punto di vista giuridico, l’uso da parte del Governo della formulazione “subito dopo l’incarnieramento”.
Tenendo presente in conclusione di questa breve riflessione che, per quanto appena detto, una disposizione dubbiosa non giova a nessuno, tanto meno alla fauna selvatica.
Dott. Davide Brumana
Tags:12 commenti finora...
Re: Annotazione sul tesserino: quando? ho riconsegnato il tesserino completamente impregnato di terriccio fango e sangue di animali recuperati non posso mica lavarmi le mani ogni volta che recupero un colombaccio o un tordo da Riso
08/12/2017
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Re: Annotazione sul tesserino: quando? Io li segno dopo fatti arrosto a hhahaha da Riso
08/12/2017
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Re: Annotazione sul tesserino: quando? Legge 157/92 art31 lettera i: i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale. Questo per la mancata marcatura immediata dopo l'abbattimento ( no raccolta,o incarnieramento) da Kugel
07/11/2016
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Re: Annotazione sul tesserino: quando? Qualcuno di voi sa l'ammontare del verbale se non segni i capi subito dopo l'abbattimento ?Grazie anticipatamente..... da Pietro
05/11/2016
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Re: Annotazione sul tesserino: quando? X Ugo: se ti vedono che ammazzi un tordo e non lo raccatti e soprttutto non lo segni, il verbale te lo porti a casa... poi se hai voglia e risorse, vai in tribunale a dimostrare le tue ragioni.... da L.b.
04/11/2016
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Re: Annotazione sul tesserino: quando? Seghe. Nessuno potrà fare verbali X animali non recuperati o feriti. Ma poi di che parliamo? Del nulla. Fossero questi i problemi della caccia!! Ne vorrei mille!! da Ugo
03/11/2016
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Re: Annotazione sul tesserino: quando? Invece cambia e pure molto.ovvero la fauna stanziale è sempre stata segnata dopo l'abbattimento( non incarceramento), e il legislatore indipendentemente dalla motivazione,non ha fatto altro che uniformare tutta la materia.nei fatti in legge il legislatore non pone nessun distinguo tra fauna stanziale e migratoria,come rilevabile dall'art 1 della legge nazionale 157/92.ora a parte le disquisizioni di lana caprina ,le invenzioni giuridiche di alcune regioni,e l'eventuale circolare esplicativa del ministero(se ne faranno richiesta).allo stato attuale la segnatura va fatta dopo che si è abbattuto l'animale ( ne ucciso,ne incarnierato).questo perché negli abbattimenti ,vanno computati anch'io gli animali persi(feriti,morti)non recuperati/incarnierato.semplicemente perché al di là dei numeri anche quelli sono animali che fanno computo sul numero max di quelli prelevabili.laue , altrimenti non avrebbe posto note sul prestare attenzione ai numeri espressi da segnature e tesserini.Scappatoie ed interpretazioni non ne vedo......... da Kugel
02/11/2016
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Re: Annotazione sul tesserino: quando? Ne fa una questione di lana caprina: nella sostanza non cambia nulla!
da antonio negro
01/11/2016
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Re: Annotazione sul tesserino: quando? A giudicare dal numero degli interventi, sembra che i cacciatori abbiano poco da dire sull'argomento. da Pompeo Trombetta
31/10/2016
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Re: Annotazione sul tesserino: quando? Una volta non segnavi niente e tutto funzionava alla grande. Oggi fanno di tutto per farti fregare. E' uno schifo. Devi stare sempre con il tesserino in mano. da giovanni
30/10/2016
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Re: Annotazione sul tesserino: quando? Ce li vedete voi i cacciatori alla prese con tutte queste disquisizioni dottrinali?! Basta una circolare del Ministero competente che chiarisca, in modo semplice (tre righe) i termini della questione nel senso indicato dal Dr. Brumana. E' chiedere troppo? Se SI ritengo ci si debba rassegnare ad una norma che così com'è scritta sarà largamente disattesa. da Uccellin verde riò
30/10/2016
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Re: Annotazione tesserino: semplice riflessione giuridica "Purtroppo" più chiaro di così....ottima spiegazione.italietta che sprofonda anche nelle nullità del niente. da toscano
25/10/2016
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