E' infondato il ricorso avanzato dal Governo lo scorso 29 marzo 2011 sulla norma, inserita nella legge regionale della Sardegna, che regola l'esercizio della caccia in deroga. Lo ha stabilito ieri, giovedì 26 gennaio 2012, la Corte Costituzionale, la cui sentenza ha smontato la tesi del Governo secondo cui la disposizione sarebbe in contrasto con la 157/92 nella parte in cui la Regione prevede che la disciplina di prelievo in deroga sia autorizzata “sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS), ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico, composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica” (costituito tramite deliberazione della Giunta).
Per il Governo la norma censurata, non prevedendo l’acquisizione del parere dell'Ispra confligge coi parametri costituzionali sia riguardo alla violazione dei vincoli derivanti dal rispetto dell’ordinamento comunitario sia riguardo alla competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente.
Nella sua difesa la Regione osserva che la legge ha “lasciato al legislatore regionale la scelta tra il parere dell’INFS e il parere di un organismo regionale” e che legittimamente ha optato per la la seconda soluzione. Riguardo alla sostituzione dell'istituto con un apposito Comitato la Regione aggiunge che anche nella ipotesi di parere reso da quest’ultimo, data la qualificazione tecnico-scientifica dei suoi componenti, sono salvaguardate le finalità proprie dell’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, ossia che le deroghe ai divieti di prelievo venatorio siano assunte con quelle cautele che assicurino l’adeguata protezione del patrimonio faunistico nazionale. Viene, altresì, eccepito che il ricorrente avrebbe omesso di considerare le competenze legislative della Regione quali derivanti dallo statuto di autonomia.