La Comunitaria, un progetto di legge di adeguamento alle disposizioni comunitarie, che quest'anno riguarda le norme di qualità dell'aria, all'articolo 12 introduce alcune modifiche anche in materia di caccia, alla legge 157/92. Le nuove disposizioni stabiliscono l'obbligo di Stato, Regioni e Provincie a mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, garantendo alcuni criteri per mantenere gli equilibri della fauna selvatica.
Secondo le nuove disposizioni, presentate a inizio di ottobre con un disegno di legge del Governo, non ancora convertito in legge, sarà obbligo del Ministero delle Politiche europee trasmettere con regolarità alla Commissione Europea tutte le informazioni richieste in materia di fauna selvatica. Viene inoltre introdotto un articolo relativo alle specie cacciabili ed al periodo dell’attivita’ venatoria, i cui termini potranno essere modificati ”anche al fine” di garantire la tutela delle specie nel periodo della nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza, oltre che durante il ritorno al luogo di nidificazione per le specie migratici. Stabilisce inoltre il ruolo della Commissione Ue nelle operazioni di introduzione di fauna selvatica dall’estero ed istituisce il divieto esplicito di distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, oltre che disturbare deliberatamente le specie protette. Proibisce infine di ”trasportare per vendere” uccelli vivi o morti, le loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica e non ricompresi nelle specie commerciabili.
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