Sono per diverso tempo cadute nel vuoto le continue sollecitazioni delle associazioni venatorie siciliane alla Regione di avviare le opportune procedure di valutazione per i territori ricadenti nella rete Natura 2000 (e permettere così di aprire la caccia come prevede la normativa comunitaria). Anche se pochi giorni fa le associazioni Liberi Cacciatori Siciliani, Anca, Anuu, Enalcaccia, Ente produttori di selvaggina e Movimento politico dei cacciatori avevano accolto con soddisfazione l'emendamento inserito nella finanziaria regionale che permetterà la caccia nei siti natura 2000, la situazione rimane ingarbugliata visto che le necessarie valutazioni di incidenza sarebbero finora state fatte in 25 - 30 siti su un totale di 220.
L'emendamento approvato lo scorso 18 aprile stabilisce che, per la stagione 2012 - 2013, "l'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare del 17 ottobre 2007.
L’Amministrazione, dicono in una lettera di diffida alla Regione le associazioni ASCN, Arcicaccia, Caccia Pesca Ambiente Sport, Consiglio Siciliano della Caccia, dell’Ambiente della Cinofilia e dello Sport, Enalcaccia, Fidc, Federazione Siciliana della Caccia, Federazione della Caccia per le Regioni d’Europa, Regno delle Due Sicilie, ha inteso interrompere ogni confronto ed ha quindi proceduto, unilateralmente, ad emanare provvedimenti non condivisi. In particolare, e da ultimo, la bozza di modifica al PRFV, esitata a marzo scorso presenta – sottolineano le associazioni - vistosi errori nel calcolo della superficie agrosilvopastorale e degli indici di densità venatoria, che pregiudicano l’equa distribuzione dei cacciatori sul territorio e provocano intuibili squilibri, anche di natura ambientale.
“Inspiegabilmente – si legge ancora nella lettera - la proposta di modifica riporta le “misure di salvaguardia” da adottare nelle aree contigue ai Siti Natura 2000 nonché all’interno dei Siti stessi, ignorando che dette misure, previste dall’art. 4, comma 1 D.P.R. 357/1997, non hanno ragion d’essere dal momento in cui sono entrate in vigore le generali “misure di conservazione” previste dall’art. 4, comma 2 D.P.R. 357/1997, viepiù a seguito dell’adozione dei Piani di Gestione”.
Con il sospetto che ci sia una “volontà politica di distrarre dal loro scopo le entrate erariali derivanti dall’esercizio della caccia, le associazioni diffidano la Regione a non distrarre dalla loro destinazione le somme derivanti dalla corresponsione delle tasse di concessione per l’esercizio dell’attività venatoria” e ad osservare scrupolosamente le disposizioni legislative e regolamentari in tema di Pianificazione venatoria e di Valutazione Ambientale Strategica, avvertendo che riterranno direttamente responsabili, sotto il profilo del danno erariale, i soggetti coinvolti nell’adozione di atti e provvedimenti irregolari.