Come analogamente successo per l'Abruzzo pochi mesi fa, la Corte Costituzionale con sentenza del 26 aprile 2012 ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale della Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e successive modifiche). La questione, anche qui, è l'approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo.
Sottolineando “la natura tecnica del provvedimento”, per la Corte è quindi evidente che il legislatore abbia inteso l'approvazione dello stesso tramite procedimento amministrativo, visto che la competenza sulla materia è esclusiva dello Stato (articolo 117 della costituzione). “Il legislatore ligure, viceversa – si legge nel testo della sentenza - non solo ha illegittimamente attratto a sé la competenza provvedimentale, ciò che è in ogni caso precluso, ma si è spinto fino a irrigidire nella forma della legge il calendario per tre stagioni, indebolendone ulteriormente il “regime di flessibilità” (sentenza n. 20 del 2012), che deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto”.
Il vizio di legittimità costituzionale non si applica al "comma 1, lettera D), numero 2): infatti - dice la Corte -, quest’ultima previsione, nel rimettere alle Province l’approvazione dei piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, non attiene al calendario venatorio". La Corte allo stesso tempo ha dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio di Wwf , Enpa, Lav, e Lipu, visto che le stesse non hanno indicato quali norme europee sarebbero state violate con il provvedimento regionale, allegando precisa motivazione.
In una diversa sentenza, sempre del 26 aprile, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui stabilisce che le Province possono, sulla base di specifiche e motivate esigenze, autorizzare la caccia agli ungulati in deroga al generale divieto di procedervi su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve. La norma è stata impugnata in seguito al provvedimento emanato dalla Provincia di Genova nella stagione 2010 - 2011.
Rimarcando la competenza esclusiva dello Stato nella la determinazione degli standard minimi di tutela della fauna la Corte sottolinea che "la legge regionale li può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata" degli stessi. Ciò chiarito - conclude - "la norma impugnata, permettendo una deroga fondata genericamente su «specifiche e motivate esigenze», consegue l’effetto illegittimo di consentire la caccia sui terreni innevati, con un abbassamento del livello di tutela della fauna, in violazione del divieto recato dalla legislazione dello Stato, ed è perciò costituzionalmente illegittima".