Con sentenza 116/2012 depositata il 10 maggio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità della legge della Regione Marche 18 luglio 2011 nella parte permette validità triennale del calendario venatorio (come analogamente successo per la regione Liguria) e dell'articolo 22, che permetteva ai cacciatori ultrassantacinquenni che avessero scelto l'esercizio di caccia in "altre forme", di praticare anche l'appostamento fisso, così come ai cacciatori che da appostamento fisso di praticare anche quello temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto.
Non fondata invece la questione di legittimità costituzionale avanzata sulla parte della legge che prevede che la Giunta regionale, sentiti l’Osservatorio faunistico regionale (OFR) e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), proponga al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l’approvazione del calendario venatorio regionale. Se per il Consiglio dei Ministri, che ha impugnato la legge, ciò significa permettere l'approvazione tramite legge del calendario, anzichè con atto amministrativo, così non è per la Consulta, secondo cui la norma "si limita, in effetti, a stabilire che l’approvazione del calendario venatorio regionale abbia luogo ad opera del Consiglio, su iniziativa della Giunta, senza alcuna specificazione in ordine alla natura dell’atto di approvazione e, in particolare, senza affatto prevedere che questa debba essere effettuata con legge". Scarica la sentenza