Il sottosegretario Franco Braga ha risposto all’interrogazione parlamentare depositata un anno fa dal deputato del Pd Sandro Bartolini e altri, nella quale si chiedevano chiarimenti al Governo sulla situazione italiana rispetto alla caccia in deroga. In particolare si sollecitava l'emanazione delle Linee guida, una maggiore chiarezza sul ruolo dell'Ispra nel fornire dati e pareri e si richiedeva l'inserimento dello storno fra le specie cacciabili.
Di seguito la risposta data dal sottosegretario Braga:
“In merito alle linee guida per le deroghe venatorie, il Mipaaf ha proposto un emendamento da inserire nel testo della legge Comunitaria 2011 per la modifica dell’articolo 19-bis della legge 157 del 1992 il cui scopo è quello di sanare la procedura di infrazione comunitaria n. 2131 del 2006 con la quale la Commissione ha contestato il sistema di controllo di legittimità delle deroghe al prelievo di specie di avifauna (articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) emanato a livello regionale, il quale continua ad essere sostanzialmente inefficace e intempestivo.
Tale provvedimento riguarda la disciplina di tutte le deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva comunitaria, che debbono essere adottate con atto amministrativo e con anticipo tale da consentire l’esercizio del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio. L’emendamento in questione, elimina il dettato dell’articolo 42 della legge comunitaria, articolo 3, comma 4-bis, il quale prevedeva l’emanazione di linee guida con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Circa il parere fornito dall’Ispra per l’adozione, da parte delle Regioni, delle delibere di deroga evidenzio che, come del resto si evince dalla semplice lettura della normativa di riferimento (legge n. 157 del 1992 e n. 221 del 2002), la sua acquisizione è sicuramente da intendersi obbligatoria, ma non vincolante. Ciò trae conferma, peraltro, anche da una serie di recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali che si sono pronunciati in tal senso in occasione di alcuni ricorsi in materia di deroghe.
Infatti, considerato che ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 157 del 1992 tale Istituto è un organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province, non può di certo sostituire le Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma solo supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico.
Peraltro, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio potrebbe essere, in linea di principio, anche disatteso dall’Amministrazione regionale la quale, tuttavia, è tenuta ad esprimere le pertinenti motivazioni.
Per ciò che concerne, infine, la questione dell’inserimento dello storno tra le specie cacciabili ricordo che, a seguito dell’ennesima risposta negativa della Commissione Europea, la mia Amministrazione, al fine di predisporre un quadro completo e aggiornato dello status di conservazione di tale specie (la cui mancanza è stata eccepita dalla Commissione europea) ha accordato all’ISPRA, competente organismo tecnico in materia, l’autorizzazione a continuare anche nel 2010 l’attività di studio intrapresa per la realizzazione di un progetto concernente le problematiche gestionali legate allo storno in Italia.
La relazione prodotta da ultimo dall’Istituto suddetto perviene alla conclusione che nel nostro Paese non si riscontrano particolari situazioni critiche riguardo allo stato di conservazione della specie, né rispetto alla situazione ambientale che non appare meno idonea a confronto degli altri Paesi ove è, invece, cacciabile.
Vorrei comunque evidenziare che, in occasione di una riunione indetta dal predetto Dipartimento nello scorso mese di luglio, ove è stato affrontato anche il tema dell’inserimento dello storno tra le specie cacciabili, i rappresentanti comunitari hanno riconfermato la complessità dell’iter per addivenire alla modifica normativa dell’Allegato in questione (per cui viene richiesta una procedura di codecisione) e rappresentato l’opportunità di rivedere in toto gli Allegati della «Direttiva uccelli» alla luce dei dati sullo stato di conservazione delle specie ivi inserite. Tale ipotesi, tuttavia, potrebbe determinare l’inserimento di nuove specie, ma anche l’esclusione di altre, attualmente presenti negli Allegati stessi.
Ciò stante, è evidente che se anche la richiesta italiana fosse considerata ragionevole e condivisibile, come è possibile prevedere, l’iter per ottenere la cacciabilità dello storno non è sicuramente breve. Anche perché dall’approvazione in sede comunitaria consegue la procedura di recepimento dei nuovi elenchi mediante Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta della mia Amministrazione e d’intesa con il Ministero dell’ambiente".