Il Consiglio dei Ministri il 30 maggio scorso ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale le modifiche approvate dalla Regione Marche (vedi news su BigHunter ) alla legge 7/1995 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" nella parte in cui stabilisce la possibilità, per i cacciatori che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso di esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria.
Il Governo rileva il contrasto con il "principio di specializzazione", (art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992), in base al quale ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme indicate ("vagante in zona Alpi"; "da appostamento fisso"; "nelle altre forme" consentite dalla citata legge "e praticate sul restante territorio destinato all'attività venatoria programmata"). Sul punto – fa notare il Governo - è intervenuta, di recente, la Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 116/2012, ha dichiarato illegittima una norma del medesimo tenore, anch'essa della Regione Marche, in quanto "La disposizione regionale impugnata, nel consentire l'esercizio cumulato di diverse forme di caccia sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso deroga, per converso, alla disciplina statale nella direzione opposta, introducendo una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela".
Si contesta anche la parte in cui si prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli ungulati nei terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve. “Anche in questo – recita l'impugnativa - caso la normativa regionale si pone in difformità con la legge n. 157 del 1992 e, in particolare, con l'art. 21, comma 1, lett. m) che vieta la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate. Al riguardo, la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 106/2012 ha dichiarato illegittima un'analoga disposizione della Regione Liguria.
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