Lo scorso calendario venatorio dell'Abruzzo (2011 – 2012) dopo l'ordinanza sospensiva del Tar, è stato adeguato in corso di stagione con modifiche sulle date di chiusura per alcune specie (beccaccia, acquatici, turdidi). Il Tar, lo ricordiamo, aveva sottolineato l'assenza delle opportune valutazioni scientifiche che avevano portato la Regione a disattendere il parere dell'Ispra per 27 specie.
Una nuova sentenza del Tar dell'Abruzzo, depositata lo scorso 25 giugno, ha accolto in parte il ricorso di Wwf e Lac, confermando la censura per l'assenza dei dati necessari su specie considerate in declino, nel discostarsi dal parere fornito dall'Ispra. Su questo punto però il Tar fa chiarezza non accogliendo la pretesa delle associazioni ambientaliste di adeguamento obbligatorio alle indicazioni dell'istituto nazionale sulla fauna selvatica. “L’amministrazione – dice il Tar - ha infatti il potere di disattendere le indicazioni ISPRA, il che tuttavia richiede un’espressa considerazione di queste ed una motivazione che illustri le ragioni per cui quanto ritenuto dall’organo scientifico e tecnico di consulenza possa essere, per ogni singola specie, disatteso”. Il Tar ha nello specifico rigettato la posizione del ricorso sulla beccaccia, per cui si voleva far passare il concetto dell'immotivato scostamento dall'indicazioni dell'Ispra. Dalla relazione tecnica, ottenuta sulla base degli abbattimenti, “non si evince un trend negativo” - evidenzia il Tar, per cui risulta idoneo un periodo di caccia” 1° ottobre-19 gennaio.
Il Tar interviene su ulteriori questioni, bacchettando la regione per aver permesso la caccia in aree delicate per la presenza dell'orso bruno marsicano. Il Tar ha evidenziato “le carenze della valutazione effettuata e la mancanza di motivazione sui punti specifici suddetti conduce quindi all’accoglimento delle censure esaminate relative alla Valutazione di incidenza”.
Per quanto riguarda il comparto unico sulla migratoria, introdotto dalla legge regionale 10/2004, ritenuto illegittimo dalle associazioni, il Tar ritiene infondata la censura richiesta visto che il calendario non fa che dare applicazione alla legge, pertanto, condividendo i dubbi delle ricorrenti, ritiene fondata la questione di illegittimità costituzionale e rimanda la questione alla Corte Costituzionale.
Sull'uso delle munizioni di piombo, il Tar dà parzialmente ragione alle ricorrenti sottolineando che “non risulta effettuata alcuna specifica concreta valutazione, considerati i “seri effetti negativi” sulle specie protette, in ordine all’opportunità di estendere il divieto (invece introdotto per la caccia agli uccelli acquatici nelle zone umide: capo M, punto 14) e tenuto conto che ISPRA aveva segnalato che l’adempimento non incontrava particolari difficoltà applicative”
Vai alla sentenza