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Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie


lunedì 2 luglio 2012
    
In contrapposizione ad altre associazioni venatorie, secondo cui l'Ispra avrebbe dato parere favorevole alla preapertura a coniglio e colombaccio al primo settembre e la chiusura del colombaccio al 10 febbraio, l'Associazione Ascn evidenzia che l'Istituto per la protezione della fauna selvatica ha invece dato un parere più restrittivo rispetto agli scori anni: (apertura al primo ottobre alla caccia al colombaccio ed esplicita richiesta di sospendere la caccia al Combattente e Moretta; evitare la cacciabilità del fagiano anche nelle aziende faunistico-venatorie per sfuggire a patologie comuni con la Coturnice; ridurre il prelievo venatorio della Tortora a tre giornate nel mese di settembre, con chiusura totale al 31 ottobre, ridurre  il carniere giornaliero a cinque capi con tetto massimo prelevabile di 25 capi annui;  l’apertura della Quaglia al primo di ottobre; la chiusura della caccia al Tordo bottaccio, Tordo Sassello e Cesena al 10 gennaio; chiusura della caccia alla Beccaccia al 31 dicembre, parere negativo sulla cacciabilità della lepre). Per quanto riguarda le Zps, si fa presente ancora la necessità di idonea valutazione di incidenza nel piano faunistico venatorio (che non è ancora stato approvato).

“Siamo sicuri – dice Ascn -  che il neo Assessore Aiello saprà motivare, con il supporto di inoppugnabili argomentazioni scientifiche, scelte diverse da quelle raccomandate dall’ISPRA (parere obbligatorio ma non vincolante), periodi di caccia più lunghi e carnieri stagionali più ragionevoli; basterebbe per la verità fare riferimento ai c.d. key concepts approvati dalla C.E. ed alla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CE”, da cui la Guida ISPRA dovrebbe trarre spunto, e che tuttavia prevedono limiti meno rigorosi all’attività venatoria anche per specie come quaglia, beccaccia e colombaccio".

"Siamo pure certi - continua Ascn -  che l’Assessore Aiello prenderà atto che i ristretti “comitati” degli ultimi tempi non hanno portato niente di buono, visto che in oltre un anno non sono riusciti ad approvare uno straccio di Piano Faunistico; siamo infine certi che l’Assemblea Regionale, tenuto conto delle raccomandazioni dell’ISPRA e della costante giurisprudenza del TAR, saprà orientarsi correttamente nelle scelte legislative di emergenza per consentirci di andare a caccia senza patemi d’animo".

Perché di questo si tratta, sottolinea Ascn, di un’emergenza di cui i cacciatori e le associazioni non hanno colpa, ma con cui debbono confrontarsi per trovare una soluzione ragionevole. 
 

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12 commenti finora...

Re:Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie

un taglio agli sprechi? Chiudiamo subito l'Ispra un'accozzaglia di incompetenti

da dino 59 03/07/2012 8.09

Re:Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie

l'ISPRA solo in italia rompe le scatole..ma che finisca sta presa x i fondelli..e questo nn si può sparare e quest'altro nn si può sparare..ma che la chiudano la caccia..nn se ne può più cn quest'ISPRA...e bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

da chicco 02/07/2012 17.52

Re:Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie

Art. 7. (Obbligo di stipula di polizza d’assicurazione civile) 1. Chiunque possiede o detiene una o più armi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi di cui agli articoli 2050 e 2051 del codice civile, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La presente legge non si applica alle armi in dotazione alle Forze armate, di polizia e di pubblica sicurezza. 3. I detentori o i possessori che intendono dismettere le armi di cui al comma 1, già in loro possesso, sono tenuti a presentare apposita richiesta alle autorità competenti per territorio. 4. L’adempimento dell’obbligo di stipula della polizza di assicurazione stabilito dal comma 1 deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall’agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell’arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. 5. Il trasferimento di proprietà dell’arma comporta la cessione del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell’articolo 6. Art. 8. (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, come modificati dall’articolo 6 della presente legge, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a 371 euro. E' UNA VERGOGNA!

da E' UNA VERGOGNA! 02/07/2012 14.43

Re:Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie

1. Alla legge 25 marzo 1986, n. 85 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Chiunque acquista un’arma di cui al comma 2 deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei carabinieri. 3-ter. Le armi di cui al comma 2 devono essere custodite esclusivamente presso le sedi di federazioni sportive riconosciute dal CONI. 3-quater. Con decreto del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità relative alla custodia delle armi di cui al comma 3-bis». b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. Delle armi per uso sportivo è consentito il trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell’idoneità psico-fisica e previa attestazione di una sezione del Tiro a segno nazionale o di un’associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva e comunque solo in occasione della partecipazione del titolare della licenza a manifestazioni sportive o nel caso di cambio di residenza del titolare della licenza». 2. All’articolo 38, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «reali carabinieri» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall’articolo 2, commi 3-bis e 3-ter, della legge 25 marzo 1986, n. 85». 3. All’articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «e di sei per le armi ad uso sportivo» sono soppresse.

da E' UNA VERGOGNA! 02/07/2012 14.43

Re:Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie

Art. 5. (Anagrafe informatizzata) 1. Nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le aziende unità sanitarie locali istituiscono una banca dati in cui sono registrate le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione o del permesso di porto d’armi. 2. Le aziende unità sanitarie locali che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della presente legge sono tenute a trasmettere alle questure, entro sette giorni dal rilascio del certificato e nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi dei soggetti che hanno richiesto il certificato e a segnalare coloro i quali sono risultati affetti da malattie mentali o da segni di disturbi psico-comportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di detti soggetti le Forze dell’ordine sono autorizzate a procedere al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi compresi i fucili per uso di caccia. 3. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Art. 6. (Detenzione di armi per uso sportivo)

da E' UNA VERGOGNA! 02/07/2012 14.42

Re:Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie

Art. 2. (Modifiche all’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) 1. All’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di tre anni e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni, di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa». Art. 3. (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) 1. All’articolo 35, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «malattie mentali» sono inserite le seguenti: «o da segni di disturbi psico-comportamentali». Art. 4. (Modifiche all’articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110) 1. Al primo comma dell’articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessati al rilascio di tali autorizzazioni sono obbligati ad esibire all’autorità di pubblica sicurezza il certificato di cui al quinto comma dell’articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni». Art. 5.

da E' UNA VERGOGNA! 02/07/2012 14.42

Re:Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie

Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1558 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89) 1. All’articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Alla documentazione richiesta per il rilascio della licenza di porto d’armi per uso di difesa personale nonché la licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento del rinnovo annuale della licenza di porto d’armi, ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché al momento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all’articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato previo accertamento dei requisiti psicofisici di cui al comma 1 effettuato da un collegio medico costituito presso l’azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. 1-ter. Nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza è immediatamente revocata, ovvero si prescrive il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell’interessato». 2. Il Ministro del lavoro, della salute o delle politiche sociali stabilisce, con proprio decreto, le modalità di composizione del collegio di cui all’articolo 1, comma 1-bis, della legge 6 marzo 1987, n. 89, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per lo svolgimento dell’accertamento di cui al medesimo articolo 1, comma 1-bis, della citata legge n. 89 del 1987.

da E' UNA VERGOGNA! 02/07/2012 14.41

Re:Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie

Piacerebbe a molti e,non solo per quanto riguarda l'ispra.Però,non è dato sapere,chi mantiene ha il sacrosanto diritto(legale)di non fare domande.

da vince50 02/07/2012 14.28

Re:Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie

Mi piacerebbe sapere quanto costa l'Ispra ogni anno al contribuente italiano...

da begallo 02/07/2012 14.18

Re:Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie

si peppe ma qui siamo in italia dove le istituzioni possono fare che c...o vogliono invece noi dobbiamo sottostare a tutto. questa chiamasi dittatura la democrazia i politici italiani non sanno nemmeno cosa sia.

da skippy 02/07/2012 13.36

Re:Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie

come noi tutti sappiamo e lo ribadisce anche il tar dell'Abruzzo ( vedi post ) il parere dell'ispra non è vincolante

da peppe rc (20) 02/07/2012 13.21

Re:Ascn, parere Ispra più restrittivo che nelle scorse annate venatorie

ANCHE PER L'ISPRA IL PERIODO DELLA CHIUSURA DOVREBBE ESSERE MODIFICATO IN QUANTO DOVREBBE ESSERE CHIUSA SUBITO PER IL BENE DI TUTTI GLI ITALIANI E NON SOLO DEI CACCIATORI!GLI ENTI INUTILI VANNO CHIUSI E QUELLI INUTILI E DANNOSI VANNO CHIUSI SUBITO!

da mario 02/07/2012 12.20