“Per i tordi e la beccaccia la motivazione ed i dati riportati nella relazione tecnica allegata sono stati ritenuti sufficienti, nonostante il parere sfavorevole dell'ISPRA, mentre per il merlo, la tortora e la lepre, il TAR ha ritenuto adeguatamente motivate le scelte operate, perchè in linea con le indicazioni ISPRA”. Sono le parole dell'Assessore regionale alla caccia in Abruzzo, Mauro Febbo, secondo cui, a differenza di quanto annunciato dal Wwf, “il Tar ha ritenuto fondati i motivi di ricorso solo su alcuni punti”.
La precisazione di Febbo, interviene anche su altri punti presi in esame dai giudici del Tar: “in relazione al comparto unico – dice l'assessore - l'applicazione della relativa disciplina nel calendario è legittima perchè previsto dalla legge regionale e la sollevata questione di legittimità costituzionale non investe la questione del calendario. Il TAR ha poi ribadito che il parere VIA non è obbligatorio per i calendari regionali, ma lo stesso è stato richiesto dalla Regione su indicazione Ispra. L'accoglimento del ricorso si fonda, comunque, sulla circostanza che il parere stesso avrebbe dovuto consistere in una valutazione specifica, con specifici fini e riguardo a particolari ambiti territoriali ed a particolari risorse naturali. Anche in relazione alle aree percorse dal fuoco, il TAR ha ritenuto infondata la questione''.
''In merito alla questione della tutela dell'orso marsicano - sottolinea Febbo - la Regione, particolarmente sensibile alla problematica, ha avviato da ottobre 2011, con l'avallo del Ministero Ambiente, un percorso per l'attivazione dell'azione B1 del Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano (Gestione dei conflitti, attivita' venatoria). Si sottolinea comunque che sulle disposizioni in merito alle forme di caccia al cinghiale nelle aree di presenza dell'orso, l'ISPRA si era espressa favorevolmente''.
''Per quanto riguarda gli orari dell'attivita' venatoria - aggiunge l'assessore - fin dal principio si è trattato di una questione di scarsa rilevanza in quanto nell'arco di 15 giorni, l'orario in cui il sole sorge varia soltanto di pochi minuti e comunque durante la prima mezz'ora dell'orario di caccia non vi è luce a sufficienza per esercitare l'attività venatoria. Il punto era stato accolto anche in sospensiva solo perche' non adeguatamente motivato e comunque la Regione ha provveduto ad adeguarsi alle indicazioni del TAR'' .
La questione sulla sostenibilità del prelievo, spiega infine Febbo, riguarda solo alcune specie per cui non sono stati ritenuti sufficienti i dati relativi agli abbattimenti, infondate sono quindi le contestazioni che riguardano altre specie, i cui dati - considerati specie per specie, sono bastati a giustificarne il prelievo.