Con sentenza depositata lo scorso 5 luglio, il Tribunale Regionale Amministrativo del Piemonte ha rigettato il ricorso dei promotori del referendum sulla caccia con cui si chiedeva l'annullamento del dispositivo regionale che l'11 maggio scorso ha avuto per effetto la non procedibilità del referendum a causa dell'abrogazione delle norme sulla caccia.
Secondo i pro referendum, a cui ad adiuvandum si è aggiunto anche il consigliere regionale Andrea Stara (Insieme per Bresso), così facendo la Regione avrebbe eluso i dettami della sentenza della Corte d'Appello di Torino del 2010, la quale aveva imposto alla Regione l'adozione delle opportune misure per “consentire l'immediata prosecuzione ed il regolare svolgimento della procedura referendaria alla legge 70/96”.
I giudici hanno stabilito la piena legittimità dell'abrogazione della legge regionale. “Per effetto di tale intervento – spiega la sentenza – la normativa in oggetto dei quesiti e della sentenza della Corte d'Appello n.1896/2010 sul diritto soggettivo pubblico alla prosecuzione del processo referendario risulta, dunque espunta dall'ordinamento, con conseguente venir meno anche dei vincoli di ottemperanza derivanti da tale pronuncia”.
Inoltre, aggiungono i giudici, “non possono, poi, essere condivise le argomentazioni dei ricorrenti circa l'illegittimità, la nullità o l'inefficacia per elusione del giudicato della sentenza n.1896/2010 dell'atto di promulgazione della disposizione abrogativa in questione e degli atti successivi, il cui oggetto esula, evidentemente, dal contenuto vincolante della decisione della Corte d'Appello”. Il Tar ritiene non rilevanti anche le questioni di legittimità costituzionale del dispositivo di legge della Regione, la cui concreta applicazione dovrà essere vagliata semmai da altro giudice in diversa sede.