Luca Stincardini e Stefano Tacconi dell'ANLC rispondono a tambur battente alle considerazioni emerse dalla lettura della comunicazione del Commissario UE Potocnick, in merito all'adozione delle deroghe in Italia (Vedi Bighunter, Comunicato Face e Formigoni manda a dire). Al proposito, tengono a precisare:
- Tutto è contenuto ed esplicitamente scritto nel “Vangelo” della caccia in Europa che si intitola “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” dove, tralasciando la deroga per lettea A) e lettera B) viene ampiamente trattato il modus operandi affinché uno Stato membro possa utilizzare questo sistema di prelievo.
- Sgombriamo subito un dilemma: La caccia praticata ai fini ricreativi è considerata un “impiego misurato” (cfr. infra, paragrafo 3.5 – Sentenza C-182/02 Ligue pour la protection des oiseaux e altri), pur obbligando lo Stato che ne fa richiesta a dimostrare che non esistono altri metodi soddisfacenti.
“Da quanto precede emerge che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali durante i periodi indicati all'art. 7, n. 4, della direttiva può corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva stessa, così come la cattura e la cessione di uccelli selvatici anche fuori dei periodi di apertura della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati”
- Metodi soddisfacenti: al punto 16 della sentenza la Corte ha fornito un importante chiarimento, osservando che tale condizione: “non può essere considerata soddisfatta quando il periodo di caccia consentito a titolo derogatorio coincida senza necessità con i periodi in cui la direttiva intende stabilire una protezione particolare (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, citata, punto 39). Una tale necessità mancherebbe, in particolare, se l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia di determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all'art. 7 della direttiva.” In Italia le deroghe sono state sempre e comunque richieste in periodi in cui l’attività venatoria è aperta.
- Questione piccole quantità: La Commissione Europea, come si può leggere dal Rapporto sull’utilizzo delle Deroghe in ambito Venatorio del 2008, non ha mai ritenuto in difetto la piccola quantità indicata dalle Regioni italiane che hanno fatto uso della Deroga, ma altresì ha manifestato perplessità su altre questioni tecnico-procedurali. Ricordiamo oltretutto che per piccola quantità si intende una percentuale compresa tra l’1% e il 5% della tasso di mortalità annuo della popolazione interessata dal provvedimento di deroga. In Italia si è fissato al minimo consentito dalla normativa, cioè l’1%, il prelievo di ogni singola specie utilizzando i dati di Birdlife anziché quelli del Birds of the Western Palaearctic e Kompendium der Vögel Mitteleuropas, testi indicati espressamente nella Guida Interpretativa. Facciamo presente che Birdlife è una Associazione Ambientalista.
- Stato di Conservazione delle Specie oggetto di deroga: In Italia le deroghe sono state concesse per le specie Fringuello, Peppola, Frosone, Prispolone, e Storno.
Per il Fringuello si parla di uno stato di conservazione di circa 390-720 MILIONI di individui con una tendenza al decremento, dove sia questo decremento non ci è dato sapere ma per Birdlife è così.
Per la peppola ci attestiamo su una stima di circa 39-66 MILIONI di individui anche qui con una tendenza al decremento.
Per il Frosone ci attestiamo su circa 7-12 MILIONI di soggetti con una tendenza alla stabilità del contingente.
Per il Prispolone i soggetti oscillano tra gli 81-126 MILIONI di unità con una tendenza al decremento.
Lo Storno non è dato sapere con certezza (come se i dati sopra citati fossero certi!) ma si stimano oltre 310 MILIONI di capi con una tendenza sconosciuta (?)
Come possiamo vedere si parla di numeri importanti, di volatili che sono in salute e soprattutto il cui prelievo in deroga effettuato sull’1% del tasso di mortalità annuo è praticamente ininfluente ai fini della conservazione. Una piccola osservazione va però fatta. Le specie Fringuello, Peppola e Prispolone sono dichiarate con un trend in decremento salvo poi, durante la “spiegazione” più articolata, specificare che non è possibile affermare con certezza la reale situazione di ogni singola specie a causa dell’elevato areale di distribuzione. Certo è che affermare che il Fringuello e lo Storno siano specie l’una in decremento e l’altra sconosciuta sono prese di posizione quantomeno risibili essendo i due volatili maggiormente presenti durante il periodo di svernamento in Italia e negli Stati del bacino del Mediterraneo.
La vera contestazione che viene fatta all’Italia e alle Regioni che hanno operato il regime di Deroga è avvenuto per le discutibili soluzioni scelte per l’operatività del prelievo. In particolare viene affermato che ci sono evidenti lacune circa le possibilità di reale controllo sui numeri dei capi abbattuti, del metodo di caccia (si in appostamento fisso e temporaneo, no in vagante), l’arco temporale e il luogo dove effettuare il prelievo in deroga. Nella Guida Interpretativa infatti viene più volte affermata la necessità di operare secondo condizioni di estrema rigidità al fine di evitare possibili errori, per cui è richiesta la possibilità di effettuare la caccia a specie appartenenti allo stesso gruppo (Fringuello, Frosone e Peppola – Prispolone condivide lo stesso habitat dell’Allodola – Storno frequenta qualsiasi tipo di habitat). La soluzione a questi problemi comporta sicuramente nuove limitazioni alle tradizioni venatorie italiane ma siamo sicuri che il cacciatore italiano sia ancora una volta pronto a ricevere ed a mettere in pratica queste soluzioni:
- Prelievo solo da Appostamento Fisso o Temporaneo
- Arco temporale al massimo di due mesi con non più di tre giornate
- 3 Comuni a scelta del cacciatore dove effettuare il prelievo in deroga
- Segnatura immediata del capo abbattuto
Le indicazioni di cui sopra sono degli esempi che renderebbero superati i rilievi fatti dalla Commissione Europea in particolar modo per quanto riguarda l’obbligo della immediata segnatura del capo abbattuto ritenuta condicio sine qua non.