Il 26 luglio scorso il Tar dell'Emilia Romagna ha respinto la richiesta di sospensiva del calendario venatorio regionale 2012 2013 avanzata dagli animalisti di Lav e della Lac.
I giudici hanno deciso di non accogliere il ricorso cautelare “considerato che non si evidenziano concrete e circostanziate ipotesi di danno grave e che, inoltre, non emergono profili che possono condurre all’accoglimento del ricorso tenuto conto, in particolare, sia del carattere non vincolante del parere dell’ISPRA, nella parte concernente l’utilizzo di nuovi dispositivi, sia della estraneità della questione al calendario venatorio; della fissazione, per la lepre, di un tetto quantitativo al carniere giornaliero e stagionale; della mancata incidenza sul prelievo della fauna dell’addestramento cani; della sussistenza di una potestà regionale di deroga ai periodi di caccia degli ungulati che trova giustificazione anche nelle particolari modalità di prelievo fissate dalla regione per la specie". Il Tar ha inoltre stabilito la compensazione delle spese in giudizio tra le parti.