Riceviamo e pubblichiamo:
L’Associazione Nazionale Libera Caccia Puglia, in persona del presidente pro-tempore Rag. Michele Lisi, facendo seguito alle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dal Presidente del WWF Puglia dott. Leonardo Lorusso e dal Consigliere Nazionale avv. Antonio De Feo a seguito del provvedimento del Tar Puglia che ha sospeso la pre-apertura della stagione venatoria 2012/2012, ritiene opportuno fare alcune precisazioni.
Nel dispaccio di agenzia con cui si è comunicata la sospensione cautelare della pre-apertura della stagione venatoria è riportato che “il Piano Faunistico Venatorio, attualmente, dev’essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il WWF, dopo questo storico successo, continuerà ad attivarsi affinché si concluda il processo di VAS, obbligatorio per legge, per poter attuare lo stesso piano”.
Tuttavia il WWF Puglia ed i loro rappresentanti omettono di comunicare, o forse non sanno, che L’ANLC Puglia con diffida a firma dell’ avv. Luca Cecinati inviata in data 17 marzo 2012, ha invitato e diffidato la Regione Puglia, ad intervenire prontamente al fine di sottoporre quanto prima il piano faunistico venatorio al procedimento di VAS in ossequi a quanto disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n.2755/2011 la quale imponeva alla Regione Puglia di procedere alla rinnovata emanazione del piano faunistico venatorio efficace fino all’anno 2014 entro il termine di dieci mesi.
E’ opportuno sottolineare che il Consiglio di Stato con la predetta sentenza ha accolto un motivo d’appello proposto proprio dal WWF Puglia! Sennonché allo spirare del termine dei dieci mesi imposti dal Consiglio di Stato, non è stato il WWF Puglia, ma ANLC Puglia ad intervenire diffidando la Regione Puglia ad ottemperare alle statuizioni previste dalla sentenza.
A riprova di ciò il 6 giugno 2012 la Regione Puglia con ricorso di ottemperanza ha chiesto al Consiglio di Stato di assegnare un nuovo termine alla Regione Puglia per ottemperare alle disposizioni statuite nella sentenza n. 2755/2011 e nel predetto ricorso il patrocinatore legale della Regione, avv. prof. Luigi Volpe, ha riportato nella premessa in fatto la diffida inviata da ANLC Puglia in data 17 marzo 2012.
ANLC Puglia, pur non condividendo la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto parzialmente l’appello del WWF, ha ritenuto doveroso denunciare l’inadempimento della Regione Puglia sostituendosi di fatto a coloro che evidentemente avrebbero dovuto agire.
L’Associazione Libera Caccia Puglia grazie al proprio impegno concreto ha costretto la Regione Puglia ad accelerare la procedura per l’esecuzione della Valutazione Ambientale Strategica che in questi giorni è allo studio degli uffici regionali competenti.
La“civiltà giuridica” non si sventola sui dispacci d’agenzia ma la si dimostra con gesti tangibili ma soprattutto essa non è esclusiva di nessuna associazione sia essa ambientalista che venatoria ma è patrimonio comune di tutti.
I cacciatori pugliesi pur se continuano ad essere rappresentati come “brutti, sporchi e cattivi” dai lindi paladini dell’ambientalismo nostrano meritano rispetto perché sono cittadini come gli altri.
A tal proposito è necessario ribadire che la Corte dei Diritti Umani Europea di Strasburgo, con sentenza n° 9307/07 del 20 gennaio 2011 ha riconosciuto in maniera esplicita e palese il valore ambientale, economico e sociale dell' attività venatoria.
Sarebbe opportuno che qualcuno se lo ricordasse.
Bari Settembre 2012
Presidente ANLC Puglia
Rag. Michele Lisi
Patrocinatore legale regionale ANLC Puglia
Avv. Luca Cecinati