Dopo la sospensione del
calendario venatorio che ha in parte annullato la
preapertura della caccia ed i conseguenti correttivi da parte della Regione, il Tar della Campania ha definitivamente
respinto la domanda cautelare del Wwf sul calendario venatorio. La decisione è stata presa ieri, mercoledì 12 settembre, da un'ordinanza della prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli.
Con le modifiche approvate dalla Regione, sono caduti infatti i motivi del ricorso. Il ricorso è respinto in considerazione del fatto che “la doglianza relativa alla preapertura della caccia alla tortora per cinque giorni nel mese di settembre, anziché per tre giorni come indicato nel parere dell’organo tecnico statale – si legge nel testo dell'ordinanza - ,
è stata superata dalla sopravvenuta modifica del calendario venatorio ad opera della DGRC n. 461 del 6 settembre 2012, la quale ha altresì vietato l’esercizio dell’attività nei Siti di interesse comunitario, nei proposti Siti di interesse comunitario e nelle Zone di protezione speciale, in assenza della prescritta valutazione di incidenza, superando anche il secondo profilo di doglianza prospettato in ricorso”.
Il Tar
ha respinto anche le questioni di legittimit�della disposizione introdotta con l’art. 36, comma 2, della legge regionale della Campania n. 26 del 9 agosto 2012, in base alla quale, i cacciatori iscritti agli Atc possono
esercitare la caccia alla migratoria su tutto il territorio agro silvo pastorale della regione. Il Tar non ha dato ragione a Wwf che sosteneva l'esistenza di un contrasto con gli standard minimi di tutela della fauna selvatica fissati dal legislatore statale, sostenendo l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale e la
non rilevanza rispetto al giudizio cautelare, "essendo il predetto termine del 30 giugno stabilito per ciascun anno non più osservabile per l’anno 2012 e perciò la disposizione applicabile in concreto soltanto a far data dalla prossima annata venatoria 2013-2014".
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