Il Tar del Molise, su ricorso della Lega per l'Abolizione della Caccia, ha sospeso il calendario venatorio esclusivamente nella parte in cui si fissano i
tempi di prelievo per la lepre in difformità dal parere espresso dall'Ispra. La domanda è stata accolta in considerazione del fatto che per la data in cui è fissata la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione,
l'11 ottobre 2012, “il danno grave paventato dalla parte ricorrente potrebbe essersi già verificato” dice il decreto del Tar.
Dunque il Tar ha accoltol'istanza cautelare “considerato che
sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56 comma 1 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ai fini dell’adozione di misure cautelari provvisorie, limitatamente al periodo previsto per la caccia alla lepre in difformità dal parere reso dall’Ispra”.