Il Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2012 ha impugnato la
legge regionale n.27 approvata dalla Regione Liguria il 6 agosto 2012 (modifiche alla legge regionale 29 del 1994 sulla caccia) con la quale, recependo i diversi ammonimenti in merito,
si è portata ad un anno la durata del calendario venatorio (prima triennale), con l'aggiunta di nuove disposizioni.
Le riserve del Governo si riferiscono in particolare alla parte in cui si prevede la possibilità di
approvare un nuovo calendario venatorio, tramite un atto della Giunta,
entro 10 giorni da una eventuale sospensione del Tar: un aspetto che, secondo il Consiglio dei Ministri, si porrebbe in contrasto con la legge 157/92, che prevede che i calendari siano approvati
entro il 15 giugno dell'anno e sentito l'Istituto Nazionale Fauna Selvatica.
“La prevista autorizzazione a emanare un nuovo calendario venatorio, senza il prescritto parere tecnico scientifico dell'ISPRA di cui all'art. 18, comma 2 e 4 della citata l. 157/92 – si legge nelle motivazioni dell'impugnativa -
, costituisce evidente violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica omeoterma validi su tutto il territorio nazionale”.