Come si è appreso recentemente anche dalle osservazioni delle associazioni venatorie campane, il
Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2012 ha impugnato la
legge regionale della Campania n. 26 del 9 agosto 2012 "
Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”. “La legge in esame – dice l'impugnativa - presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento a numerose disposizioni” violando, a detta del Consiglio dei Ministri, il principio della
competenza esclusiva dello Stato sulla materia.
In particolare si ritengono non conformi le
nuove norme sulla mobilità venatoria inserite all'articolo 36, dove si autorizza ogni cacciatore iscritto in un ATC (Ambito territoriale di caccia) della Regione Campania a poter esercitare il prelievo venatorio in tutta la regione. Secondo il Consiglio dei Ministri tale disposizione si pone “in netto contrasto con l'articolo 14 comma 5 legge n. 157/92 secondo cui ogni cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione”.
Tra le altre norme contestate: la possibilità di autorizzare nuovi
appostamenti fissi; l'aver considerato le
aree contigue dei parchi nazionali e regionali nel computo del territorio agrosilvopastorale, che per legge invece devono essere sottoposti solo a caccia controllata riservata ai soli residenti; la norma che affida alla Giunta regionale la redazione del Piano faunistico e l'individuazione dell
'indice minimo di densità venatoria, che secondo la 157 spetta invece al Ministero delle Politiche agricole ogni cinque anni in base a dati censuari; la parte che prevede
piani di abbattimenti di specie domestiche inselvatichite (la legge non prevede questa definizione); l'aver omesso di indicare nell'articolo concernente i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria il recupero dei bossoli. E ancora,
l'addestramento cani per 45 giorni nei due mesi precedenti all'apertura della caccia (norma per altro contestata anche alla Lombardia) e infine l'aver predisposto il divieto di esercitare la caccia nelle zone colpite dal fuoco per i 12 mesi successivi all'incendio (la legge nazionale vieta caccia e pascolo per 10 anni).
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