Durante l'ultimo Consiglio dei Ministri il governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale anche la
legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 15 del 9 agosto 2012 (Legge Comunitaria 2010) che introduce modifiche alle leggi regionali in materia di gestione faunistico venatoria.
Secondo il governo sono censurabili, perché in violazione degli obblighi comunitari, nonché invasive della competenza esclusiva statale nei punti in cui prevede l'
adozione di deroghe a prescindere dal parere Ispra, “in palese violazione della disciplina dettata dall'articolo 19 bis, comma 3, della l.n. 157/1992 – sottolinea il CdM - che richiede, invece che, per i provvedimenti di deroga sia imprescindibilmente sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o gli istituti riconosciuti a livello regionale”. Sempre sulle deroghe si contesta la norma contenuta nell'articolo 15 dove si prevede la possibilità per la Giunta regionale di adottare il provvedimento di deroga alla scadenza di un breve
termine (trenta giorni) dato al Comitato faunistico regionale per l'esame della proposta, decorso il quale si prescinde dal parere. “Tale previsione, introducendo un meccanismo di
silenzio assenso, consente l'adozione di provvedimenti di deroga in assenza del parere dell'ISPRA o degli istituti regionali richiesto invece dall'articolo 19 bis, comma 3 della legge n.157/92. 3)”dice l'impugnativa. Si contesta inoltre al Friuli anche la possibilità inserita all'articolo 15 di autorizzare il
controllo di specie alloctone per specie per le quali sia accertata una grave diminuzione della consistenza numerica. “La richiamata disposizione nazionale – dice l'impugnativa del governo - esclude dalla possibilità di prelievo in deroga le specie in declino indipendentemente dalla finalità della deroga e nel corso di tutto l'anno a differenza di quanto previsto dalla norma regionale in esame”.
Si contesta inoltre l'articolo 18, comma 1, lett. a) con il quale è stato introdotto l'articolo 8ter alla l.r. 6/2008, il quale prevede genericamente
l'immissione di selvaggina "pronta caccia", affidando alle riserve di caccia il compito di stabilire i tempi e le modalità delle immissioni di detta selvaggina " in deroga alle vigenti disposizioni di legge". “La legge n. 157/92, all'art. 16 – si legge ancora nel testo del CdM - riconosce quali strutture di caccia private solo le aziende faunistico venatorie nelle quali possono essere effettuati ripopolamenti entro e non oltre il 31 agosto e le aziende agri-turistico venatorie, dove le immissioni con selvaggina allevata possono essere effettuate solamente durante la stagione venatoria”.