Su ricorso di Wwf, Lac e Vas il
Tar della Liguria ha concesso la sospensione in via cautelare di alcune parti del calendario venatorio, imputando alla Regione di non aver sufficientemente motivato
scelte diverse da quelle suggerite dall'Ispra.
La sospensione è stata accordata in particolare, come sottolinea il Tar nella sua ordinanza, “considerato che soggiacciono ad una provvisoria valutazione di illegittimità, in conseguenza, la previsione che consente la caccia al fagiano durante il mese di dicembre, senza la predisposizione di piani di prelievo, e la mancata previsione del divieto di munizioni al piombo per la caccia agli ungulati”. Il giudice ha fissato la discussione nel merito del ricorso alla pubblica udienza del 21 febbraio 2013.