Sul bollettino ufficiale della Regione Campania lunedì 12 novembre è stato pubblicato il
ricorso della Corte Costituzionale (depositato il 16 ottobre 2012) contro la
Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012 (
Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), così come disposto dal Presidente della massima corte. Nell'atto si richiede l'incostituzionalità degli articoli 5; 9 (comma 1 lett. A e let. C); 10 (comma 5); 16 (comma 5); 20; 24 (comma 5); 25 (comma 2); 36 (comma 2). “Le norme impugnate – si legge nell'atto – violano l'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”.
Tra le altre norme contestate: la possibilità di autorizzare nuovi appostamenti fissi; l'aver considerato le aree contigue dei parchi nazionali e regionali nel computo del territorio agrosilvopastorale, che per legge invece devono essere sottoposti solo a caccia controllata riservata ai soli residenti; la norma che affida alla Giunta regionale la redazione del Piano faunistico e l'individuazione dell'indice minimo di densità venatoria, che secondo la 157 spetta invece al Ministero delle Politiche agricole ogni cinque anni in base a dati censuari; la parte che prevede piani di abbattimenti di specie domestiche inselvatichite (la legge non prevede questa definizione); l'aver omesso di indicare nell'articolo concernente i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria il recupero dei bossoli. E ancora, l'addestramento cani per 45 giorni nei due mesi precedenti all'apertura della caccia (norma per altro contestata anche alla Lombardia) e infine l'aver predisposto il divieto di esercitare la caccia nelle zone colpite dal fuoco per i 12 mesi successivi all'incendio (la legge nazionale vieta caccia e pascolo per 10 anni).
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