La
Fidc Campania nei giorni scorsi ha inviato a Presidente, Giunta, Commissione Agricoltura e al Consiglio regionale i propri
emendamenti alla proposta di modifica alla l.r. 26/2012, “
Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”, partita dall'iniziativa del consigliere Pietro Foglia per risolvere le
censure di legittimità costituzionale mosse dal Consiglio dei Ministri sulla legge attualmente in vigore. Per la Federcaccia regionale è importante che gli interventi, nel recepire le censure formulate e le imprecisioni presenti nel testo, non creino ulteriori motivi di contraddizioni nonché restrizioni per l’attività venatoria.
Gli emendamenti proposti intervengono sull'
addestramento cani, proponendo solo la modifica del numero dei giorni in cui può essere consentito, magari riducendoli da 45 a 35,
lasciando invariato quanto riportato all’art. 24, comma 5 della L.R. 26/2012. L'allenamento cani non può essere confuso per Fidc all'attività venatoria, e non può essere sottoposto alla temporalizzazione propria della caccia.
Le altre modifiche: Art. 1 – comma 13, va così riscritto: “ cacciare nei soprassuoli delle zone boscate
colpite in tutto o nella maggior parte da incendio nei 10 anni successivi allo stesso”. Art. 1 – comma 14, sostituire il termine “30 giugno” con “31 agosto” ed
eliminare “ a pena di esclusione”. Va in ogni caso precisato che per poter prevedere il consenso degli organi di gestione per l’esercizio di caccia alla avifauna migratoria in un ATC diverso da quello di appartenenza, occorre modificare altresì il comma 1 dell’art. 36 della L.R. n. 26/2012 eliminando le parole “ alla fauna stanziale”. In tal modo agli organi degli ATC viene affidata anche la gestione della fauna migratoria.
Si suggerisce, inoltre, una modifica ulteriore dell’Art. 36, comma 4, lett. a,
eliminando le parole “un componente per ogni associazione” diversamente diventa problematico costituire gli organismi di gestione di 19 rappresentanti nel rispetto delle percentuali previste. Va, infine, sottolineato che la rappresentanza delle associazioni agricole e venatorie negli organismi di gestione degli ATC, così come disposto dall’ art. 36, comma 4, lett. a della L.R. n. 26/2012, non solo non tiene conto della effettiva rappresentatività di ciascuna associazione, ma soprattutto appare in contrasto con l’art. 14 comma 10 della legge 157/92 che recita così: “ Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia
deve essere assicurata la presenza paritaria , in misura complessivamente del 60% dei componenti, dei rappresentanti…… delle organizzazioni agricole….. e delle associazioni venatorie nazionali…. Omissis”.