Con delibera firmata il 18 gennaio 2013 dal governatore Caldoro, la Regione Campania ha approvato gli adempimenti agli articoli 36 e 38 della legge regionale 26 che regola la caccia in regione. Tra le note più rilevanti, Eps Campania, mette in primo piano i seguenti punti deliberati:
"che le province provvedono entro il 31 marzo di ciascun anno, alla trasmissione al Settore regionale competente per la caccia, dei dati relativi ai tesserini venatori rilasciati ai cacciatori campani dagli Uffici Provinciali e comunali per la precedente annata venatoria;
che il Settore regionale competente per la caccia provvede entro 15 giorni dalla data di ricezione dei dati ad elaborare e rendere ufficiale il numero medio regionale di cacciatori residenti per ettaro di T.U.C., calcolato come rapporto tra numero complessivo di tesserini rilasciati in regione e Territorio Regionale Utile alla caccia, in ettari; che le province, provvedono annualmente alla determinazione del numero massimo e minimo dei cacciatori ammissibili negli A.T.C. di propria competenza come specificato di seguito:
il numero massimo di cacciatori ammissibili è dato dal prodotto tra la superficie del T.A.S.P. dell’A.T.C., in ettari, per 0,0526; il numero minimo di cacciatori ammissibili è dato dal prodotto tra superficie utile alla caccia dell’A.T.C., in ettari, ed il numero medio regionale di cacciatori residenti per ettaro di S.U.C.;
che, in virtù della specificità derivante dall’applicazione della normativa sulle aree protette citata in premessa,:
il numero massimo dei cacciatori ammissibili nell’A.T.C. delle aree contigue del P.N.C.V.D, equivale al numero totale dei cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, fino al raggiungimento del prodotto tra superficie del T.A.S.P. dell’A.T.C., in ettari, e 0,0526, che rappresenta il limite massimo non superabile;
il numero minimo di cacciatori ammissibili nell’A.T.C. delle aree contigue del P.N.C.V.D. equivale al prodotto tra numero totale di cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, e il quoziente ottenuto dal rapporto tra totale dei cacciatori iscrivibili negli A.T.C. di tutto il territorio regionale e totale dei cacciatori residenti in regione;
il territorio relativo a detto A.T.C. non deve essere considerato disponibile per l’ammissione di non residenti".
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