E' davvero singolare ciò che è avvenuto in Umbria con la modifica del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 del 2002 (testo Unico per la foreste) pubblicato a luglio del 2012: vengono modificate alcune parti importanti che riguardano direttamente i cacciatori (appostamenti fissi e obblighi di tutela del bosco) ma a discutere le modifiche, di cui si apprende notizia solo ora grazie ad una nota della Libera Caccia, sono state invitate tutti i soggetti interessati, fuorchè i rappresentanti dei cacciatori.
"Vengono per esempio modificate le norme per la realizzazione e la manutenzione degli appostamenti fissi di caccia - spiega ANLC Umbria - . Nuovi adempimenti, nuovo obblighi “burocratici” e nuove prevedibili grane quindi per il mondo venatorio e per i migratoristi in particolare titolari di appostamento fisso, già impegnati nel puntuale rispetto delle precedenti norme che imponevano una corretta esecuzione degli interventi di potatura, nonché una buona e razionale conduzione delle aree boschive dove esercitavano l’attività venatoria ai sensi del Regolamento n° 7/2002".
Art. 20 bis (R.R. n° 11/2012)
(Realizzazione e manutenzione di appostamenti fissi di caccia).
1. Negli appostamenti fissi di caccia realizzati in data successiva al 1° settembre 2012 ed autorizzati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 sono consentiti nel primo anno dal rilascio della suddetta autorizzazione e previa comunicazione all’Ente competente per territorio, il taglio dei polloni su una superficie non superiore a 1.000 metri quadrati e la potatura e spalcatura degli alberi nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12.
2. Negli appostamenti fissi esistenti alla data del 1° settembre 2012 sono consentiti l’abbassamento periodico dei polloni, previa preventiva comunicazione all’Ente competente per territorio che rimane valida per i singoli periodi per i quali l’appostamento è autorizzato su tutta la superficie già sottoposta a precedenti interventi di abbassamento, e la potatura e spalcatura degli alberi nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12 del Regolamento 7/2002.
3. L’esecuzione di potature e spalcature in deroga a quanto stabilito all’articolo 12 può essere autorizzata dall’Ente competente per territorio che può dettare opportune prescrizioni in relazione alla specie arborea, all’età e alle condizioni di salute delle piante interessate, al fine di garantire la stabilità e vitalità delle stesse.
4. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, delle autorizzazioni per appostamento fisso, il titolare deve provvedere al taglio raso terra dei polloni precedentemente abbassati ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Per l’esecuzione di interventi in difformità alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, si applica la sanzione di cui all’ articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 .
6. Per la mancata presentazione di comunicazione di intervento ai sensi dei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di cui all’ articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001 .
7. Per l’esecuzione di interventi senza l’autorizzazione di cui al comma 3 e la mancata esecuzione degli interventi previsti al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all’ articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 .
8. Per l’esecuzione di interventi difformi all’autorizzazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 9, lettera a) e 12 della l.r. 28/2001 .
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