Si protrae da quasi due anni la vicenda giuridica legata alla verifica di costituzionalità della legge regionale sulla caccia Toscana, in relazione alla previsione che nelle aziende agrituristico-venatorie non sia necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria, come da modifiche introdotte nel 2010. Il fulcro dell'inghippo, partito da un ricorso della Lav contro il calendario venatorio della Provincia di Firenze del 2011, e giunto fino alla Corte Costituzionale, è il sottile confine tra potere amministrativo e legislativo, e quindi, il conflitto di competenze che ne deriva tra leggi statali e regionali.
Nell’atto di costituzione, depositato in cancelleria il 13 gennaio 2012, la difesa regionale replica alla questione di incostituzionalità sostenendo che l’art. 18 della legge quadro sulla caccia, a proposito della approvazione del calendario venatorio, «non dice se con legge o con atto amministrativo». Come detto, e come giustamente rileva anche il costituzionalista Quirino Camerlengo in uno scritto, il confine tra l'attività legislativa e l'attività amministrativa è andato sottigliandosi sempre più ed è molto più labile di quello che si possa pensare.
Stante che è allo Stato che compete la competenza esclusiva sulla protezione della fauna selvatica, è altresì vero che non esiste specifico divieto per le regioni di legiferare sul tema calendari venatori. Nel caso della Toscana il legislatore ha inteso tradurre i principi tecnici scientifici tutelati dalla 157 introducendo un elemento di circoscritta flessibilità all'interno dell'altrimenti rigido quadro normativo nazionale. Ma altri argomenti, già presi in considerazione dalla Corte, remano in tutt'altra direzione. A suffragio della tesi della natura amministrativa dei calendari regionali, si porta la celerità di adeguamento del calendario venatorio al mutamento delle circostanze di fatto. Un altro punto critico è quello che riguarda il parere dell'Ispra, visto che la Corte ha già richiamato la conformazione dell'attività amministrativa all'osservanza di criteri tecnico-scientifici. Non appena sarà disponibile il pronunciamento della Corte vi faremo sapere.
Al proposito si legga anche l'intervento del costituzionalista Carlo Chiola, di cui abbiamo parlato al seguente link
Vai al testo del ricorso con il quale il Tar ha demandato la questione alla Corte Costituzionale