Con sentenza del 28 marzo 2013 il Tar delle Marche ha in parte accolto il ricorso della Lac sul calendario 2011 – 2012. Alla Regione è stato quindi imputato di non aver vietato le munizioni di piombo nella caccia selettiva agli ungulati (avendo così disatteso il parere dell'Ispra e non avendo, di contro, sufficientemente motivato la sua decisione) e di aver consentito la caccia e l'introduzione della pernice rossa.
Il Tar sostiene infatti che l'inserimento della Pernice rossa tra le specie cacciabili avrebbe essere dovuto essere maggiormente documentato, anche in relazione ai rischi relativi al rilascio in natura e alla nidificazione. “L’assenza di rischi – scrive il Tar nella sentenza - è motivata in maniera apodittica, in quanto viene legata al fatto che le stesse sono destinate all’immediato abbattimento (cosa logica, dato che vengono cacciate nelle aziende agrituristiche-venatorie) ma non si fa alcuna menzione relativa ai rischi di nidificazione per gli esemplari che sfuggissero all’abbattimento e alle eventuale misure per impedire tali esiti”.
Respinta la terza richiesta della Lac in merito all'allenamento e all'addestramento dei cani nei mesi di febbraio e marzo 2012. “Solo con successiva fissazione degli orari e dei luoghi di addestramento può essere valutata la possibilità di eventuali disturbi alla fauna selvatica – osserva il Tar -. Non essendo stato, successivamente, impugnato alcun eventuale provvedimento attuativo, il ricorso va respinto per tale parte”.