Si parla anche di caccia tra le tante "disposizioni in materia di ambiente", inserite al capo VI della legge comunitaria 2013, attualmente all'esame dei due rami del parlamento. Nella legge che prevede tantissimi adeguamenti alle direttive comunitarie, soprattutto al fine di correggere in maniera celere disposizioni che potrebbero portare a provvedimenti disciplinari da parte della Comunità Europea, è larghissima la parte che riguardano procedure di infrazione aperte contro il nostro Paese in materia di ambiente. Anche se sentiamo spesso parlare della caccia a sproposito su questo punto (non è infatti vero che siano mai state pagate sanzioni per deroghe alla direttiva Uccelli, come erroneamente si sente dire quando si fanno attacchi strumentali alla caccia), le vere gravi infrazioni (che hanno comportato già, o comporteranno, il pagamento di multe milionarie da parte dell'Italia) riguardano ben più importanti questioni non solo per danni irreparabili all'ambiente, ma anche alla salute umana, nonchè ripercussioni gravi su diversi settori della nostra già martoriata economia (turismo in primis).
Nella nuova Comunitaria si cerca infatti di mettere una pezza su cose come "valutazione e gestione dei rischi da alluvione" (procedura di infrazione 2012/2054), "gestione dei rifiuti e delle industrie estrattive" (infrazione 2011/2006), "pile, accumulatori e relativi rifiuti" (procedura Ue 2011/2218); "valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/ue" (infr. 2009/2086), "norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente", (procedura 2007/4679), "protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati" (procedura 2013/2032).
Come abbiamo anticipato, c'è anche un articolo che riguarda la caccia e nello specifico la procedura di infrazione 2006/2131. Nell'articolo 27 vengono infatte proposte modifiche alla legge 157/92 (Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Al comma 5 dell'articolo 1, si prevede di uniformare quanto prevede la Direttiva Ue in relazione alla “creazione dei biotopi”, attraverso l'inserimento dei riferimenti alla direttiva 2009/147/CE, che si occupano proprio di questo punto (articoli 3 e 4). Inoltre sempre dell'articolo 1, si prevede l'inserimento del comma 7 bis, che, in tema di verifica sullo stato di attuazione della direttiva UE, recita: “Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme in materia vigenti limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE.
Ma il punto centrale delle modifiche riguarda la sostituzione dell'articolo 19 bis in materia di deroghe: “le deroghe – recita il nuovo articolo – possono essere disposte dalle Regioni e Province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati”. La Comunitaria prevede anche che il regime di deroga sia giustificato “da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo di prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati dalla stessa”. L'articolo inoltre attribuisce all'Ispra (o gli istituti regionali dotati di analoga autonomia tecnico – scientifica), il compito di esprimersi entro 40 giorni dalla comunicazione della Regione e all'Ispra soltanto di determinare annualmente la designazione della piccola quantit�a livello nazionale. Quantità che poi dovrà essere ripartita dalla Conferenza delle Regioni.
Altra novità consiste nell'obbligo per le Regioni della preventiva pubblicazione (60 giorni prima del prelievo) sul bollettino ufficiale del provvedimento amministrativo che autorizza le deroghe, previa comunicazione al Ministero dell'Ambiente, che può diffidare la Regione in caso di violazione delle disposizioni prima dell'applicazione effettiva. Alle Regioni è inoltre imposto di inviare a ministeri e Ispra entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attuazione delle deroghe (sulla scorta delle Linee Guida emanate dal Presidente della Repubblica), relazioni che dovranno essere trasmesse annualmente alla Commissione Ue. Sono previste anche delle sanzioni amministrative fino a 900 euro per i cacciatori che non annoteranno i capi abbattuti sul tesserino regionale. |