La questione dell'istituzione delle aree protette, e della loro effettiva integrazione nelle comunità locali dove vanno ad insediarsi, è ancora materia giuridica tutta da indagare. Lo dimostra la diatriba giudiziaria aperta, tra le tante, sui vincoli imposti dalla riserva Pantani della Sicilia Sud Orientale (cui si oppongono in un altro ricorso anche i cacciatori), alle attività economiche, sociali e culturali.
Ad impuntarsi, con apposito ricorso presentato al Tar, è stato il consorzio a tutela IGP del famoso pomodoro di Pachino, una delle produzioni agroalimentare d'eccellenza, che rende famosa la Sicilia in tutto il mondo e con lei l'Intera nazione. Le ragioni portate dal consorzio, a cui si oppongono, a difesa della riserva, l'Assessorato Ambiente della Regione, Legambiente, Lipu e Club Alpino Italiano, sono legate al mancato coinvolgimento dei comuni (in particolare quello di Pachino) e delle altre comunità locali.
Proprio su questo punto il Tar a febbraio scorso ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale della legge regionale sulle aree protette, visto che, ha sottolineato, prevede forme partecipative diverse da quelle previste dall'articolo 22 della legge quadro sulle aree protette. Le disposizioni regionali lasciano infatti possibilità ai Comuni di formulare osservazioni ma non ne prevededono il diretto coinvolgimento. Il Tar ha evidenziato come la Corte costituzionale abbia più volte dichiarato l'illegittimità di leggi regionali che non prevedevano la partecipazione degli enti locali all'istituzione o alla modifica delle aree protette. Vai alla sentenza del Tar