Una recente sentenza della Cassazione ha concesso l'assoluzione per il possesso di selvaggina protetta per cui non è stato dimostrato l'abbattimento da parte dell'accusato.
La sentenza crea un precedente stabilendo che “Nel caso in cui il volatile venga abbattuto da un soggetto e da altro soggetto rinvenuto morto, l’impossessamento da parte di costui non integra il reato di cui all’art. 30 citato, essendo venuta meno la ragione della tutela legislativa che si limita, in mancanza di espressa specifica norma, alla salvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente”.
La cassazione ha definito erronea l’interpretazione di cui all’art. 30, lett. H), che punisce in ogni caso la detenzione di un animale di specie non cacciabile, anche qualora si tratti di detenzione di animale morto.