Su ricorso della Lac il Tar della Lombardia lo scorso 16 maggio ha invalidato la deliberazione della Giunta provinciale di Como n. 123 del 17 maggio 2012, relativa “Regolamento Provinciale degli Ungulati”. Il procedimento ha chiamato in causa, oltre alla Provincia, anche la Regione Lombardia (a cui sono imputate carenze normative) e l'Ispra per la parte che riguarda le munizioni atossiche.
Il ricorso degli animalisti in particolar modo contestava la parte sulle operazioni di recupero e abbattimento di cinghiali precedentemente feriti in operazioni di caccia, da parte di operatori iscritti in un apposito Albo Provinciale, previa autorizzazione, ed anche in deroga al calendario. Vista la natura oggettivamente regolamentare del provvedimento, rileva il Tar, il testo sarebbe dovuto passare dal Consiglio e non dalla Giunta.
Il Tar evidenzia anche come questa regolamentazione si palesi in contrasto con l’art. 12 c. 2 della L. n. 157, che considera esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla”. “Poiché l’attività disciplinata dal provvedimento impugnato sarebbe a tutti gli effetti ricompresa nelle predette definizioni – dice il Tar - , la stessa dovrebbe attenersi ai limiti previsti dalla citata normativa per l’attività venatoria, che invece sarebbero stati violati. In particolare, l’art. 39 del provvedimento impugnato consentirebbe il recupero degli ungulati anche nelle zone soggette a divieto di caccia, ed anche nei giorni in cui la stessa non è consentita, con ciò violando, rispettivamente, gli artt. 30 L. n. 157/92, e l’art. 18 L. n. 157/92, oltreché che l’art. 12 c. 6 di tale legge, per attribuire la proprietà della preda al cacciatore che ha effettuato il primo ferimento, anziché a quello che ha effettuato l’abbattimento, come invece previsto da tale norma".
Nella sua difesa la Provincia ha fatto presente che, in mancanza di una specifica normativa ha “ritenuto opportuno intervenire con proprie disposizioni particolari” , ma anche questa norma è “già inserita nel contesto di revisione dell’attuale testo di legge” in Regione.
La motivazione della Provincia sul mancato divieto delle munizioni al piombo per gli ungulati ha invece convinto i giudici, che hanno concordato sul fatto che un generalizzato divieto normativo in ordine all’utilizzo delle predette munizioni non esiste. Il Tar dà atto in sostanza della limitata applicazione del decreto ministeriale del 2007, che si limita a stabilire il divieto per le Zone speciali di conservazione (ZSC), ed a quelle di protezione speciale (ZPS).