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News CacciaSelezione capriolo, Tar Genova ferma tutto: no a protocollo Ispra lunedì 3 giugno 2013 | | Sarebbe dovuta partire sabato primo giugno la caccia di selezione ai caprioli in provincia di Genova ma una sentenza del Tar, su ricorso aperto da Vas (Verde Ambiente e Società), ha nuovamente fermato tutto, condannando la Provincia, gli Atc e le associazioni venatorie intervenute (Fidc, Anuu Urca, Enalcaccia, Arcicaccia, Anlc) al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente, quantificate in 4 mila euro (oltre ad iva, cpa e contributo unificato). Nel procedimento si era costituita anche l'Ispra, chiamata in causa dagli ambientalisti per il protocollo tecnico che ha portato alla stesura dei piani di prelievo selettivo del capriolo e daino.
Andiamo con ordine. Il ricorso risale allo scorso anno, quando la provincia ha approvato una determina dirigenziale con cui ha definito i termini per il prelievo selettivo del capriolo (gennaio - marzo). Programmi mai partiti, visto che il Tar aveva ha sospeso tutto già a gennaio, sospensione poi confermata anche dal Consiglio di Stato. La provincia aveva quindi predisposto un nuovo provvedimento che stabiliva le modalità di prelievo, quello che sarebbe dovuto iniziare appunto a giugno, accogliendo alcune censure formulate dal Tar. Ma, evidentemente non è bastato.
Nella sentenza il Tar rileva “la mancata previa acquisizione del parere dell’Ispra” e “l’inversione procedimentale occorso a seguita della stipula del protocollo d’intesa con l’ISPRA stessa”. In pratica il protocollo firmato con Ispra non trova applicazioni normative secondo il Tar, che considera “imprescindibile l’esame dell’atto consultivo dell’istituto in questione, prima dell’adozione di provvedimenti autorizzativi del prelievo di animali”. Il Tar ritiene illegittima anche la posizione dell'ente scientifico: dall'intesa con la Provincia, infatti, ne deriva “un ruolo diverso da quello indicato dalla legge”. “L’accordo in questione – scrive il Tar - prevedeva infatti la trasformazione dell’istituto in un raccoglitore di dati, da utilizzare per le successive attività di amministrazione attiva degli enti competenti. In linea di massima non v’è nulla di illegittimo in ciò, con che resti salva la funzione consultiva che è delineata dalle norme positive, e la stessa non sia svuotata dall’attività amministrativa prevista dall’intesa stipulata”.
Il Tar si esprime invece in netto contrasto rispetto ad altre sentenze sul tema del munizionamento di piombo. Accoglie infatti anche il secondo motivo degli ambientalisti, che contestano il mancato divieto per questo genere di munizioni per la caccia di selezione. “Il tribunale deve condividere anche questo motivo – si legge nella sentenza - , atteso che le norme comunitarie e quelle interne denunciate prescrivono di porre in atto ogni misura capace di assicurare la salubrità dell’ambiente”. Diversamente, altri tribunali amministrativi, anche recentemente, hanno fatto presente che, formalmente, un divieto per tali munizioni al momento non esiste.
Secondo il Tar inoltre “l’amministrazione avrebbe dovuto dotarsi di un nuovo ed efficace piano di caccia, prima di dar corso all’attività amministrativa impugnata”, accolto quindi anche il terzo motivo del ricorso, con il quale si lamenta “l’adozione dell’atto impugnato da parte della provincia nell’assenza del necessario piano faunistico venatorio, scaduto da anni al tempo dell’assunzione della determinazione gravata”.
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