Si è tenuta il 6 giugno scorso, presso la III Sezione del Tar di Napoli, l’udienza di merito relativa al ricorso presentato dall’Associazione vittime della caccia contro la Regione Campania e l’Enalcaccia, per l’annullamento della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 361, del 17 luglio 2012, avente ad oggetto l’approvazione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013. Lo dice in una nota l'associazione venatoria Enalcaccia, unica associazione costituita in giudizio a tutelare gli interessi dei cacciatori e unica presente all'udienza, visto che la parte ricorrente non si è presentata, così come anche la Regione. Durante l'udienza l'Enalcaccia ha illustrato le proprie motivazioni che giustificano la conferma della chiusura alla beccaccia al 20 gennaio (e non quindi al 31 dicembre come chiesto dagli anticaccia)
"La parte ricorrente - spiega la nota Enalcaccia - eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale n. 14, del 4 agosto 2011, nella parte in cui prevede che il calendario venatorio ha validità triennale. Di poi, chiedeva l’annullamento della predetta Delibera (calendario venatorio) nella parte in cui prevedeva la chiusura della caccia alla beccaccia al 20 gennaio ed il carniere stagionale delle allodole a 70 unità per ciascun cacciatore".
"Tesi destituite di ogni fondamento, a parere dell’Avv. Cristiana Torre, difensore dell’Enalcaccia, che ha spiegato come la validità triennale del Calendario Venatorio non preclude affatto la tutela giurisdizionale; nonché, la compatibilità della chiusura della caccia alla beccaccia alla data del 20 gennaio, in quanto tale termine rientra ampiamente in quello fissato dalla L. 157/92 e nelle Linee Giuda indicate dall’Ispra a tutte le Regioni, basate su studi scientifici, dimostrando come in quasi tutte le Regioni d’Italia la chiusura è prevista al 20 gennaio e, in alcune regioni addirittura al 31 gennaio. Infine, anche il carniere delle allodole a 70 unità è compatibile con i numeri indicati in numerosi documenti scientifici".