E' stata ripresa da diversi quotidiani la notizia secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe decretato il divieto non solo dell'uso di richiami acustici in ambito venatorio, ma persino per il possesso. Saranno i giuristi a valutarne la portata, ma così di primo acchito la sentenza appare relativa e non assoluta.
Il caso, riferito alla condanna emessa dal Tribunale di Rovigo nel 2011 nei confronti di due cacciatori "per aver usato ai fini di richiamo un diffusore acustico a funzionamento elettromagnetico" (ammenda di 700 euro ciascuno), si basa sul fatto che ai due è stata disposta la confisca definitiva del diffusore acustico, nonostante il fatto fosse stato in seguito derubricato, con la motivazione che la legge "vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione" degli stessi.
Chi ha riportato la notizia su diversi quotidiani, si è fermato a questa frase, evitanto di specificare che tale prescrizione è riferita allo specifico caso di "caccia con il mezzo vietato". Ovvero, nell'occasione oggetto di contenzioso giudiziario, si configurava la detenzione dell'apparecchio da parte dei contravvenzionati, sorpesi in atteggiamento di caccia. E quindi, a ben vedere, la fattispecie non è proprio quella fatta intendere dalle solite gazzette anticaccia. Insomma, nella patria del diritto e del rovescio, non mancheranno altre momenti per consolidare forme giurisprudenziali contrapposte.