La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale sulla Legge regionale della Liguria 6 agosto 2012, n. 27, “Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29” avanzata dal Consiglio dei Ministri.
La norma impugnata ha inserito nell’art. 34 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il comma 4-bis, il quale stabilisce che, "in caso intervenga un provvedimento sospensivo dell’efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all’anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo".
Commenta favorevolmente la notizia Francesco Bruzzone, capogruppo della Lega Nord nel Consiglio Regionale della Liguria. "Si tratta di un'ottima notizia", commenta, "e rappresenta la conferma che la Regione Liguria e il Consiglio Regionale avevano agito nel giusto". "Di fatto - conclude Bruzzone - , ritorna a pieno titolo una garanzia in più per chi paga. Siamo soddisfatti. È una piccola, ma significativa boccata di ossigeno per i cacciatori, nei riguardi di ormai insistenti e costanti ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale". Vai alla pronuncia della Corte Costituzionale