Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso della Lac e ordinato
l'annullamento della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del settembre 2012 che ha autorizzato le Province alla cattura degli uccelli da richiamo (approvando contestualmente un programma, riferito agli anni 2012-2017, di
progressiva sostituzione dei richiami vivi di cattura con richiami vivi da allevamento, ed un ulteriore programma per la costituzione di una banca dati dei richiami detenuti dai cacciatori). Gli animalisti hanno chiesto anche
l'invalidazione, ove possibile “della nota Ispra del 30 agosto 2012, prot. n. 32267, nonchè di ogni altro presupposto, consequenziale e comunque connesso”. Ovvero dell'ok al programma graduale di riduzione dato dall'Ispra a Regione Lombardia.
Si sono costituiti in giudizio Federcaccia, l’Anuu, Sezione Provinciale di Brescia, la Provincia di Bergamo, la Provincia di Brescia, la Provincia di Como, la Provincia di Milano, la Provincia di Monza e Brianza, e la Regione Lombardia.
Il Tar ha stabilito che
“la legittimità del provvedimento impugnato non può predicarsi, in considerazione della sua collocazione dell’ambito del visto programma di riduzione plurienennale delle catture, di cui il medesimo rappresenta la prima annualità". "Nella fattispecie in esame, rispetto ai quantitativi previsti per l’anno 2011 dalla L.R. n. 16/2011, annullata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160/2011,
il programma di cui al provvedimento impugnato prevede una minima riduzione del 3,2% per il 2012, e poi del 10% per il 2013, del 16,67% per il 2014, del 33,33% per il 2015, del 50% per il 2016, e del 100% per il 2017.
"Ritiene il Collegio - si legge nella sentenza - che
l’entità di tale decremento non è pertanto sufficiente, in relazione alla modesta riduzione quantitativa prevista per l’anno 2012, di sole 1.500 unità, pari a circa il 3% del contingente catturabile, analogamente a quanto già ritenuto in giurisprudenza (T.A.R Lombardia, Brescia, Sez. II, 19.7.2012, n. 1393), in cui si è annullato un provvedimento che disponeva una riduzione delle catture pari al solo 1,96%, affermandosi che tale entità dava luogo ad “una sostanziale stabilizzazione del fenomeno della cattura dei richiami vivi, che si pone in contrasto con la prospettiva del progressivo abbandono di questa pratica”.