Su ricorso di Lac e Associazione Vittime della Caccia, il Tar di Catanzaro ha parzialmente annullato il calendario venatorio della passata stagione (2012 – 2013) limitatamente alla data di chiusura alla quaglia (16 dicembre). Il ricorso, già accolto in via cautelare a ottobre 2012, chiedeva anche l'annullamento delle parti in cui si definiva la chiusura al tordo bottaccio al 31 gennaio e alla beccaccia al 20 gennaio imputando alla Regione di non aver adeguatamente motivato il distaccamento dal parere Ispra.
Se per la quaglia non sono ritenute idonee le motivazioni in calendario, diversamente per la data di chiusura al tordo bottaccio, secondo il Tar, la Regione “offre un apparato motivazionale a supporto della propria decisione, richiamando una pubblicazione scientifica (peraltro risalente addirittura al 1999) attinente al reale inizio della migrazione prenuziale e uno studio scientifico eseguito da inanellatori abilitati ISPRA del 2012, che indica che i movimenti migratori della specie diventano intensi a partire dalla metà del mese di febbraio”.
Scelte adeguatamente motivate anche quelle per la beccaccia, per cui “la decisione della Regione di disattendere le indicazioni dell’organo consultivo, fissando la chiusura della caccia al 20 gennaio 2013, anziché al 31 dicembre 2012 – si legge nella sentenza - , risulta supportata dal richiamo a due studi scientifici (del 2006 e del 2009) relativi alla popolazione euroasiatica occidentale della specie, che è giudicata stabile, giudizio confermato anche dall’aggiornamento del “BirdLifeInternational” del 2011 e dalle indicazioni delle indicazioni tratte dal documento ORNIS Key Concepts adottato dall’Unione Europea. Dunque, la decisione della Regione di disattendere il parere espresso dall’ISPRA risulta fondato su argomenti di natura tecnica, che non appaiono inficiati da irragionevolezza o evidente illogicità e, pertanto, come tali, sono sottratti al giudizio del Collegio”.
“Si vede quindi confermata la linea Fidc e Face Italia sulla necessità per le Regioni di presentare valide motivazioni tecnico-scientifiche nel discostarsi dai pareri Ispra, per resistere agli eventuali ricorsi e mantenere le date previste dalla attuale legislazione e dai documenti europei, Key Concept e Guida Interpretativa” commenta in una nota la Federazione Italiana della Caccia, che si è costituita in giudizio per difendere il provvedimento. Vai al testo della sentenza