Lo scorso 2 agosto il Consiglio dei Ministri ha firmato l'impugnativa nei confronti della legge regionale del Piemonte in materia di aree contigue alle aree protette, che il 25 giugno scorso ha permesso la caccia in queste aree pre parco non solo ai residenti ma a chiunque ha il diritto d'accesso all'Atc o al comprensorio.
Per il Consiglio dei Ministri la norma che ha modificato la legge regionale 9 del 2009, si pone in evidente il contrasto con quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
Nella sua impugnativa, il governo cita la sentenza della Corte Costituzionale, che, nel 2010, ha dichiarato l'illegittimità dell'analoga norma della Regione Liguria. “La legge n. 394 del 1991 ha efficacia vincolante nei confronti della Regione, in quanto le norme concernenti il prelievo venatorio contenute in detta legge statale “ assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell’esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Con riferimento alla questione in oggetto, la Regione pertanto non può prevedere soglie inferiori di tutela, mentre può, nell’esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali”. |