Con l'approvazione della Legge Comunitaria, il Parlamento ha approvato anche alcuni piccoli aggiustamenti in tema di caccia in deroga, che per la verità lasciano più o meno tutto come prima, aggiungendo alcuni ulteriori adempimenti burocratici. Bocciati gli emendamenti, presentati dalla Lega Nord, che chiedevano la possibilità di arrivare alla determinazione della piccola quantità prelevabile anche tramite gli osservatori regionali, attraverso una parificazione scientifica degli stessi all'Ispra. Il nuovo testo non si esprime sulla possibilità di affidarsi ad altri istituti e anzi, dispone che la designazione della piccola quantità per le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c della direttiva 2009/147/CE sia determinata, annualmente a livello nazionale, dall'Ispra (e da nessun'altro).
L'articolo 26 della Comunitaria contiene altre modifiche procedurali che accompagnano l'iter di approvazione delle deroghe e altre che intervengono sulla loro corretta applicazione. Si prevede anzitutto che il Ministero dell'Ambiente trasmetta periodicamente alla Commissione Ue una relazione sull'applicazione pratica delle deroghe, si specifica anche che queste devono essere approvate, sentito l'Ispra, con atto amministrativo (delibera) e giustificate con un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni richieste dalla direttiva 2009/147/CE.
Le regioni e le province autonome dovranno però comunicare l'intenzione di adottare le deroghe entro il mese di aprile all'Ispra, il quale si esprime “entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione” e approvarle almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività di prelievo. Le regioni entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono ai ministeri competenti e all'Ispra una relazione sull'attuazione delle deroghe. Nel caso in cui dalla relazione risulti che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili la stessa non sarà ammessa al riparto nell'anno successivo. I cacciatori, è anche scritto, dovranno annotare i capi abbattuti su un tesserino. Per chi non esegue le annotazioni prescritte è prevista una sanzione amministrativa da 150 a 900 euro. Vai al testo dell'Articolo 26 approvato con la legge Comunitaria il 31 luglio scorso