Calendario venatorio Milano. La Giunta provinciale il 30 luglio scorso ha emanato le disposizioni per la prossima stagione venatoria. Nel testo si legge: "su tutto il territorio provinciale, dal 15 settembre al 29 settembre 2013 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita esclusivamente per tre giorni fissi settimanali (mercoledì, sabato e domenica), fatta eccezione per la caccia da appostamento fisso e per la caccia in qualunque forma nelle Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, consentite per tre giorni settimanali a scelta.
Dal 1° ottobre al 30 novembre 2013 , solo per la caccia da appostamento fisso alla selvaggina migratoria consentita, sono concesse due giornate aggiuntive settimanali di caccia oltre ai tre giorni a scelta previsti, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì nonché il limite massimo stagionale di 55 giornate di caccia fruibili complessivamente sul territorio nazionale.
L’utilizzo del cane da seguita è vietato su tutto il territorio provinciale dopo l’8 dicembre 2013 , per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, fatta eccezione per la caccia alla volpe (Vulpes vulpes) svolta dalle squadre appositamente organizzate dagli ATC di iscrizione. Tali squadre devono essere composte da un massimo di venti persone e non possono mai effettuare battute alla volpe nelle stesse giornate in cui si svolgano immissioni della lepre.
L'allenamento e l'addestramento dei cani su tutto il territorio provinciale sono consentiti da sabato 17 agosto a mercoledì 11 settembre 2013 compreso esclusivamente ai cacciatori ammessi negli ATC e in regola con il versamento della quota associativa per la stagione venatoria 2013/2014, per tre giorni fissi alla settimana, individuati nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un'ora prima del sorgere del sole e sino al tramonto, con l'impiego per ogni singola persona di un massimo di tre cani; di un massimo di sei cani per gruppo di persone e, in caso di muta da seguita, con un massimo di quattro cani per ogni singola persona o un massimo di sei cani per gruppo di persone, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto o nei terreni boschivi, a eccezione di quelli di recente rimboschimento se regolarmente tabellati.
L'allenamento e l'addestramento dei cani sono vietati sui terreni regolarmente tabellati ricadenti nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aree a parco naturale dei parchi regionali, nelle riserve naturali, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna, nei fondi chiusi e nelle zone di rifugio e ambientamento degli ATC; sono, altresì, vietati nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turisticovenatorie, salvo consenso dei concessionari interessati; è, inoltre, vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o
comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.
Segnatura della selvaggina stanziale sul tesserino venatorio regionale: il capo di selvaggina stanziale abbattuto e depositato (ad esempio in auto), ovvero che il cacciatore non abbia con sé nel proseguimento giornaliero dell’esercizio della caccia, deve essere segnato sul tesserino venatorio regionale cerchiando la (X) marcata sul tesserino stesso al momento dell’abbattimento e del recupero del capo.
Per le violazioni ai suddetti divieti si applica la sanzione prevista dall'art. 51 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni. |