Il Tar della Liguria, con sentenza depositata venerdì 23 agosto 2013, si è pronunciato definitivamente sul ricorso contro il calendario venatorio regionale 2012 – 2013 promosso da Wwf, Lac, Vas, accogliendolo in parte. Il calendario venatorio della scorsa stagione è così stato annullato nella parte in cui consente l’esercizio della caccia al fagiano nel mese di dicembre, in assenza di piani di prelievo; fissa l’apertura della caccia alla lepre alla terza domenica di settembre, anziché alla data del 1° ottobre; consente l’allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia a partire dal 15 agosto 2012, anziché dalla data successiva indicata dall’Ispra; non prevede un divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati; non prevede un divieto generale di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia nelle zone umide.
Caccia al fagiano: il Tar ha riconosciuto la “carenza di adeguato supporto motivazionale, atto a giustificare la scelta di consentirne l’esercizio anche nel mese di dicembre, in assenza delle cautele espressamente suggerite dall’Ispra”.
Analoga censura è stabilita per la caccia alla lepre, visto che la Regione ha fissato l’apertura alla terza domenica di settembre, anziché alla data del 1° ottobre suggerita dall’Ispra, anche qui si rileva il difetto di motivazione rispetto alle indicazioni Ispra.
Giornate aggiuntive di caccia alla selvaggina migratoria (oltre alle 3 a scelta), concesse nel periodo 1 ottobre – 30 novembre. Il Tar respinge. L'Ispra aveva negato tale possibilità per l'aumento della pressione venatoria, non ritenuta sostenibile in assenza di adeguati sistemi di raccolta dati dei carnieri per monitorare la dinamica degli abbattimenti. La Regione ha però portato dati a sostegno di questa scelta, dimostrando che per le specie in questione (merlo, colombaccio e tordo) si sono registrati costanti incrementi delle popolazioni negli ultimi dieci anni. I dati derivano da una fonte insospettabile, come la Lipu.
Tesserini venatori. La regione vince in merito all'assenza di una data per la restituzione e in merito al mancato recepimento delle indicazioni relative all’annotazione dei prelievi sul tesserino venatorio che, secondo l’Ispra, sarebbe dovuta avvenire subito dopo l’abbattimento e il recupero della selvaggina, sia stanziale che migratoria. Secondo il Tar non ci sono imposizioni di legge in tal senso.
Addestramento cani: bocciate dal Tar le motivazioni che hanno portato la Regione a disattendere il parere Ispra concedendo l'addestramento cani dal 15 agosto, riducendo l'orario di tale attività. Per l'Ispra (che suggeriva di posticipare a fine agosto l'addestramento) in quel periodo “alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora dipendenza dei giovani”.
Munizioni piombo ungulati: il Tar respinge ma le motivazioni della sentenza sono un tantino farraginose. Pur riconoscendo che non esistono divieti normativi, il Tribunale Amministrativo si attacca alle “incertezze circa l’esistenza o la portata di rischi per la salute delle persone”, cosa che implica, secondo il Tar “l’esigenza di improntare l’esercizio del potere amministrativo al principio di precauzione, cui consegue la necessità di applicare, prima ancora che sia concretamente dimostrata l’entità del rischio, le misure protettive più adeguate al caso specifico”. In sostanza, la Regione avrebbe dovuto supportare la propria scelta con “un apparato motivazione ineccepibile e rigoroso, atto ad escludere l’esistenza in concreto dei rischi per la salute umana paventati dall’Istituto”.
Munizioni atossiche acquatici: la Regione ha definito il divieto di munizioni al piombo nelle Zps ma non ha esteso il divieto a tutte le zone umide, come richiesto dall'Ispra per alcune specie. Secondo il Tar l'amministrazione resistente non ha fornito alcuna valida spiegazione riguardo ad un divieto generale di utilizzo delle munizioni al piombo nelle zone umide.
Caccia nei siti Rete Natura 2000: Secondo Ispra e animalisti la Regione avrebbe dovuto inserire in calendario una valutazione dei rischi ambientali. Cosa che viene respinta dal Tar, riconoscendo che sono i Piani faunistico venatori e non i calendari ad essere sottoposti a valutazione di incidenza.
Chiusura caccia al 31 gennaio per cesena, tordo bottaccio e tordo sassello oltre che per acquatici. A supporto della scelta così operata, l’Amministrazione aveva richiamato da un lato, l’esperienza di altre regioni italiane (che avrebbero fissata la data di chiusura al 31 gennaio) nonché di Paesi confinanti (precisamente la Francia, dove il prelievo venatorio di queste specie sarebbe consentito fino al 20 febbraio) e fatto riferimento a studi che escluderebbero la sussistenza delle criticità evidenziate dall’Ispra. Tali elementi sono inidonei a costituire valida motivazione della decisione assunta in contrasto con i rilievi dell’Istituto scientifico. Vai alla sentenza |