Riguardo al divieto di munizioni al piombo nelle zone umide della Regione Toscana, sancito dalla delibera del calendario venatorio 2013 2014, la Provincia di Lucca ha diffuso una nota per rispondere alle richieste delle associazioni venatorie e dei cacciatori in merito all'interpretazione dei vari aspetti della norma. In particolare la Provincia precisa due aspetti attinenti alla condotta dei cacciatori e alle caratteristiche del territorio.
Detenzione munizioni a caccia
"Il primo punto riguarda l'aspetto letterale della norma che, nel vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, nulla dice rispetto alla loro detenzione durante l'attività venatoria, che pertanto è da ritenersi assolutamente lecita. Ciò detto, è parere di questi uffici - aggiunge la nota - che al fine di integrare l'utilizzo sia sufficiente l'inserimento delle munizioni all'interno del (serbatoio del) fucile, non essendo necessario il verificarsi dello sparo ed il successivo accertamento".
Cosa sono le zone umide
"In ordine al territorio e alla sua caratterizzazione di zona umida, si ritiene non siano ricopresi in tale definizione i corsi d'acqua sia a carattere fluviale che torrentizio, nonchè i canali di irrigazione e di scolo delle acque, non potendo essere ricondotti ad alcuna delle specificazioni che la Regione Toscana ha enunciato nella norma". La Provincia fornisce anche una interpretazione generale sulla definizione delle zone umide: laghi artificiali (invasi dove l'acqua permane, senza un evidente scorrimento, a seguito dell'opera dell'uomo. Rientrano anche gli invasi che si formano a monte delle dighe ed i chiari degli appostamenti di caccia), stagni (specchi d'acqua formatisi per cause naturali dove non c'è scorrimento e il ristagno è presente permanentemente), paludi (areali caratterizzati dalla presenza permanente di acqua e da flora e fauna spontanee tipiche, sono escluse quindi tutte le aree circostanti caratterizzate in particolare dallo sfruttamento dell'uomo soprattutto per attività agricole), acquitrini permanenti (porzioni di terreno dove, in condizioni climatiche "normali" per le varie stagioni, si riscontra la presenza di acqua per la gran parte dell'anno e che, di norma non è interessato da attività di impresa, anche agricola, che modifichi le caratteristiche nel corso delle stagioni).
Questo, scrive l'ufficio della Polizia provinciale di Lucca, costituisce orientamento concordato e condiviso con il Corpo forestale dello Stato (comando di Lucca).