Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria ha accolto la domanda cautelare dell’Associazione Vittime della Caccia e dell’OIPA Italia e sospeso l’efficacia del calendario venatorio 2013 - 2014 limitatamente al punto riferito alla determinazione del carniere per l’allodola, fissato in 20 capi giornalieri e 100 stagionali per cacciatore.
"L’amministrazione ha omesso, con riferimento alla determinazione del carniere riferito all’allodola - si legge nell'ordinanza del Tar - , di motivare in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dal parere espresso dall’ISPRA, tenuto anche conto delle risultanze del progetto Mito 2000- 2010 (chiamato nella deliberazione impugnata al fine di sostenere le scelte operate in relazione ad altre specie), il quale evidenzia il rischio di estinzione di nidificazione dell’allodola in Italia". L'udienza di merito del ricorso è fissata per il 4 dicembre 2013.