Il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso dell'Associazione Nazionale Libera Caccia contro il regolamento della Provincia di Milano sulle guardie giurate volontarie per il servizio di vigilanza ittico e venatorio, nella parte in cui veniva vietato alle guardie volontarie venatorie durante l’espletamento del servizio, di “portare qualsiasi tipo di arma, anche se in possesso di porto d’armi ad uso caccia regolarmente rilasciato e in corso di validità”.
Secondo il Tar il ricorso è infondato in quanto "la normativa vigente, in particolare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, non prevede la dotazione di arma lunga o corta per le guardie giurate venatorie volontarie. E’ chiaro quindi che le persone che svolgono tale funzione possono munirsi di armi solo a scopi diversi da quello dello svolgimento del servizio. Ne consegue che se esse svolgono il servizio dotati di arma è al solo scopo di svolgere altre funzioni, il cui esercizio può interferire con quello a loro assegnato. In particolare la norma appare ragionevole in quanto finalizzata ad impedire che i volontari svolgano contemporaneamente l’attività di cacciatori e di vigilanti sugli altri cacciatori, in quanto in questo modo si crea un palese conflitto di interessi".
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