Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana giovedì 17 ottobre 2013 ha respinto l'istanza cautelare delle associazioni Earth, Lac, Vittime della Caccia sul calendario venatorio 2013 – 2014 contro Regione Toscana nei confronti di Federazione Italiana della Caccia, con l'intervento ad opponendum di Arcicaccia Toscana. Il ricorso anticaccia contestava le date per la caccia alla starna (dal 15 settembre al 30 novembre) e quella alla beccaccia fino al 20 gennaio, senza l'indicazione della sospensione del prelievo in caso di eventi climatici sfavorevoli.
Nella sua ordinanza, il Tar sottolinea che “il parere dell’Ispra previsto dall’art. 18 l. 11 febbraio 1992 n. 157 appare essere chiaramente caratterizzato dal carattere obbligatorio, ma non vincolante”, “è pertanto possibile che l’Amministrazione si discosti dal parere, motivando congruamente in ordine alle ragioni che portano a ritenere inaccoglibile l’apporto consultivo”. “Nel caso di specie – sottolinea il Tar - , la decisione della Regione Toscana di discostarsi dal parere dell’Ispra, nella parte relativa alla caccia alla starna e alla beccaccia, appare corroborata dal riferimento a precisi apporti scientifici, in alcuni casi, più recenti degli apporti posti a base dell’apporto consultivo”.
Respinta anche la censura richiesta sulla beccaccia, per cui il Tar osserva che “una tutela efficace delle particolari esigenze della specie nei periodi di gelo può essere comunque assicurata dalla previsione dell’art. 33, 5° comma della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 che attribuisce alle Province la facoltà di vietare la caccia in presenza di particolari esigenze climatiche”.
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